L'Imputato, condannato per plurime cessioni di eroina qualificate come fatto di lieve entità, ha proposto ricorso denunciando la carenza di motivazione nella quantificazione della sanzione inflitta. Il difensore sosteneva l'illegittimità della pena, fissata sopra il minimo e sopra la media di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Una spiegazione particolarmente dettagliata si impone solo quando la condanna supera di gran lunga la misura media stabilita dalla legge. Nella vicenda esaminata, l'Autorità giudiziaria ha motivato in modo logico l'aumento della sanzione, evidenziando la recidiva, le trentotto iscrizioni sul casellario giudiziale e la dedizione abituale allo spaccio come unica fonte di reddito. L'Imputato perde definitivamente la causa e subisce anche la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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