Un fornitore di merce alimentare ha avuto un contenzioso con un'azienda della grande distribuzione riguardo un **accordo commerciale tacito**. Le parti avevano stabilito sconti e premi annuali. Nel 2009, nonostante la mancanza di un nuovo accordo scritto, le forniture sono proseguite. Il fornitore ha contestato il premio di fine anno, sostenendo l'assenza di rinnovo automatico. L'azienda ha ottenuto un decreto ingiuntivo e una domanda riconvenzionale. I giudici di merito hanno ritenuto che il rapporto fosse continuato per tacita accettazione alle stesse condizioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fornitore, confermando la validità dell'accordo tacito basato sul comportamento concludente delle parti e sulla corretta valutazione delle prove da parte dei giudici precedenti.
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