A seguito di una scissione parziale, l'Agenzia delle Entrate ha notificato nel 2015 una cartella di pagamento alla società beneficiaria per debiti tributari del 2007 della società scissa. La società beneficiaria ha contestato l'atto per decorrenza dei termini. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso, ritenendo che la notifica alla società scissa non impedisse la decadenza verso la beneficiaria, escludendo l'applicazione delle regole sull'interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la particolare importanza della questione di diritto riguardante la scissione societaria e debiti tributari, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile per una decisione definitiva.
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