Un automobilista percorreva una strada principale sotto una forte pioggia superando il limite di velocità di 30 km/h. Un altro veicolo si immetteva da un varco privato generando uno scontro in cui l'altro conducente riportava lesioni. Il primo guidatore veniva condannato per il reato di lesioni colpose per incidente stradale. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la sentenza non avesse condannato espressamente la compagnia assicurativa e contestando la ricostruzione del sinistro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha stabilito che l'imputato non ha interesse a contestare la mancata menzione del responsabile civile poiché l'obbligo risarcitorio opera per legge. Inoltre, contro le decisioni per reati di competenza del Giudice di Pace non è ammesso il ricorso per vizio di motivazione. L'automobilista è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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