La Corte di Cassazione chiarisce che l'accettazione della capitalizzazione della pensione integrativa da parte di un pensionato determina l'estinzione del diritto a ricevere future prestazioni periodiche. Anche in presenza di un precedente giudicato che garantiva l'adeguamento automatico della pensione, la scelta di ricevere un'unica somma (liquidazione una tantum) sostituisce e annulla l'obbligazione di pagamento rateale, impedendo successive richieste per periodi futuri. La Corte ha quindi accolto il ricorso di un istituto di credito e del relativo fondo pensione contro un gruppo di pensionati.
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