La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una commerciante contro il decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice. La ricorrente sosteneva che il debito fosse stato assunto in via esclusiva da un terzo tramite un accordo transattivo, configurando una novazione. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che l'accordo del terzo non libera il debitore originario senza il consenso espresso del creditore. Inoltre, la commerciante aveva emesso ventiquattro assegni a garanzia, mai contestati. La Suprema Corte ha stabilito che eccepire la novazione comporta un implicito riconoscimento di debito originario. Di conseguenza, la debitrice originaria resta obbligata al pagamento, non essendoci stata alcuna liberazione o estinzione del debito precedente.
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