Un cittadino straniero si opponeva alla proroga del suo trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), sostenendo che la richiesta della Questura fosse tardiva e che il precedente periodo di quarantena su una nave avesse reso illegittima l'intera procedura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la richiesta di proroga non era tardiva. Infatti, l'effetto sospensivo dei termini di efficacia del trattenimento dello straniero, attivato dalla domanda di protezione internazionale, non cessa immediatamente con il rigetto del Tribunale, ma si protrae per tutto il tempo utile a presentare ricorso in Cassazione e la relativa istanza di sospensione. Inoltre, l'eventuale illegittimità della quarantena non incide sui successivi atti di espulsione. Il cittadino straniero perde il ricorso e il trattenimento resta valido.
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