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Art. 13 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Accordi di programma e giurisdizione: il G.O. decide
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione sulle controversie relative ad accordi di programma spetta al giudice ordinario quando la Pubblica Amministrazione non agisce nell'esercizio di poteri autoritativi. Nel caso esaminato, un'Autorità Portuale aveva aderito a una proposta di un'azienda privata per la realizzazione di un impianto, senza che tale adesione sostituisse un provvedimento amministrativo. Di conseguenza, la successiva disputa per responsabilità precontrattuale rientra nella competenza del giudice civile, poiché la P.A. ha agito secondo le regole del diritto privato.
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