La Corte di Cassazione ha stabilito che la parte di un contratto non può chiedere il rimborso dell'imposta di registro se l'avviso di liquidazione è stato notificato solo al notaio e quest'ultimo ha provveduto al pagamento. Il versamento da parte del notaio, in qualità di obbligato in solido, definisce il rapporto tributario anche per le altre parti, precludendo un'autonoma richiesta di rimborso imposta di registro. Si presume infatti che le parti siano state informate e abbiano acconsentito a non impugnare l'atto.
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