Un'imputata, accusata di abusi edilizi in un immobile storico, otteneva in primo grado la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Desiderando un proscioglimento pieno, la donna impugnava il verdetto e depositava successivamente una memoria difensiva per formalizzare la rinuncia alla prescrizione. La Corte d'appello la assolveva nel merito per insussistenza del fatto. Tuttavia, la Procura Generale e il Comune ricorrevano per Cassazione denunciando la tardività di tale rinuncia. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi, affermando che la rinuncia espressa dopo la pronuncia e fuori dall'atto iniziale d'impugnazione è inefficace. Ne deriva la carenza d'interesse a impugnare. I giudici hanno quindi annullato l'assoluzione senza rinvio, ripristinando la prescrizione e condannando l'imputata alle spese.
Continua »