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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Un uomo condannato in primo grado per rapina pluriaggravata e dichiarato delinquente abituale ha pattuito con la Procura una riduzione della sanzione. Durante il giudizio di secondo grado, la difesa ha formalizzato un concordato in appello che ha rideterminato la reclusione a tre anni e quattro mesi. Contestualmente, il difensore ha rinunciato a tutti gli altri motivi di impugnazione, compreso quello sulla dichiarazione di delinquenza abituale. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando il difetto di motivazione proprio su tale qualifica. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Chi sottoscrive un patto sulla pena rinuncia irrevocabilmente alle censure collaterali non coperte dall'accordo, a meno che non contesti una sanzione illegale. Il ricorrente deve ora pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sulla pena pattuita
Un uomo condannato per l'indebito utilizzo di una carta bancomat concorda la pena nel giudizio di secondo grado tramite concordato in appello. La Corte d'appello accoglie la richiesta congiunta e ridetermina la sanzione a un anno di reclusione e trecentododici euro di multa. Successivamente, il difensore dell'imputato presenta ricorso per cassazione lamentando la carenza di motivazione del giudice sulla congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici supremi chiariscono che l'accordo stretto liberamente tra le parti impedisce ripensamenti unilaterali sulla misura della sanzione, a meno che non si tratti di una pena illegale. Il ricorrente subisce anche la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto sulla pena e divieto di ricorso
Un uomo condannato per furto aggravato ha concordato con l'accusa una pena ridotta a otto mesi di reclusione davanti ai giudici di secondo grado. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello non avesse motivato l'eventuale proscioglimento dell'imputato né la congruità del trattamento punitivo. La Corte Suprema ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione dell'autorità giudiziaria ai soli motivi non rinunciati dalle parti. Chi sottoscrive un accordo sulla sanzione rinuncia automaticamente a contestare l'accertamento del reato o a pretendere un proscioglimento officioso. L'imputato non può rimettere in discussione l'intesa raggiunta, salvo il caso di pena del tutto illegale, e subisce la condanna al pagamento di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione della prescrizione: la Cassazione annulla la condanna
La Corte d'appello confermava la condanna nei confronti de L'Imputato per estorsione consumata commessa nel 2013, ritenendo il reato ancora perseguibile al momento della pronuncia. I giudici territoriali quantificavano la sospensione della prescrizione per impedimento professionale del legale difensore nell'intera durata del rinvio d'udienza, pari a 74 giorni. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando l'errore di calcolo temporale e deducendo che la legge impone un tetto massimo di 60 giorni alla sospensione per concomitante impegno del difensore. Riconoscendo tale limite normativo vincolante, la Suprema Corte accertava che il termine massimo di prescrizione risultava maturato sei giorni prima della decisione d'appello. I giudici di legittimità hanno dunque accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
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Ricorso contro patteggiamento: accordo blindato e multa
L'Imputato ha concordato con la pubblica accusa l'applicazione della pena davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la motivazione sulla congruità della pena, la qualificazione giuridica del reato e la mancata verifica di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro patteggiamento. I Supremi Giudici hanno ribadito che l'accordo sulla pena è un negozio processuale irrevocabile, impugnabile solo per vizi tassativi previsti dalla legge, come l'illegalità della pena o un errore evidente e immediato sul tipo di reato. Mancando questi presupposti, la Corte ha condannato l'Imputato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Tentato furto in abitazione: no al proscioglimento immediato
Un uomo entrava di notte in una casa per rubare ma fuggiva per la reazione dei proprietari. La Procura contestava il tentato furto in abitazione. Durante la convalida dell'arresto, il giudice riqualificava il fatto in invasione arbitraria di edifici e chiudeva subito il processo per mancanza di querela. La Procura Generale ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha annullato il proscioglimento. Il giudice ha motivato il cambio di reato solo su vaghe frasi dell'accusato, ignorando gli indizi del furto. Inoltre, il giudice non poteva dichiarare estinto il processo poche ore dopo l'intrusione, privando le vittime del termine trimestrale per sporgere formale querela.
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Concordato in appello: accordo valido ed escluso il ricorso
L'imputato ha concordato con la pubblica accusa una riduzione della sanzione davanti alla Corte di appello, ottenendo la rideterminazione della condanna a un anno e quattro mesi di reclusione oltre a una multa. Dopo aver accettato l'accordo e rinunciato agli altri motivi di impugnazione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la motivazione dei giudici di secondo grado e la congruità della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, l'interessato non può lamentare difetti di motivazione o contestare l'adeguatezza della pena concordata, tranne nei casi tassativi di vizio del consenso o di pena illegale. Il ricorrente deve pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricettazione di assegno smarrito: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ricettazione di assegno smarrito nei confronti di un uomo che aveva pagato un acquisto con un titolo firmato in bianco, denunciato smarrito dal titolare nel 2015. L'imputato sosteneva che il possesso di un assegno perso integrasse solo l'appropriazione di cose smarrite, illecito depenalizzato nel 2016. I giudici hanno respinto la tesi: la provenienza illecita del bene si valuta al momento della ricezione, quando l'appropriazione era ancora reato. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso, impedendo il rilievo della prescrizione e condannando il ricorrente a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il vizio di querela
L'Imputato, condannato in primo grado per plurimi reati tra cui lesioni, minacce e percosse, ha proposto appello lamentando anche il difetto di querela. Nel giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale hanno concluso un concordato in appello rideterminando la pena per tutti i reati contestati. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto proscioglierlo d'ufficio per i reati perseguibili a querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un accordo sulla pena rinuncia implicitamente alle eccezioni sui reati concordati. La richiesta successiva di proscioglimento è preclusa e comporta la condanna alle spese e alla sanzione per la Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: pena patteggiata ma ricorso sbarrato
Tre persone hanno subito una condanna per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Durante il giudizio di secondo grado, gli imputati hanno stipulato o beneficiato di un concordato in appello, concordando la pena e rinunciando agli altri motivi di contestazione del processo. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e la mancata valutazione del ruolo marginale di uno dei complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto in secondo grado impedisce di riaprire le questioni a cui la parte ha già rinunciato, comprese le attenuanti. I ricorrenti devono pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo vincolante senza ripensamenti
L'imputato ha concordato la pena in secondo grado per molteplici reati, tra cui ricettazione, evasione, resistenza e detenzione di stupefacenti. La Corte d'appello ha ratificato l'accordo riducendo la condanna. Successivamente, l'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando violazioni di legge, la mancata verifica di cause di non punibilità e l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un concordato in appello rinuncia a contestare la responsabilità, i motivi abbandonati o l'entità della pena concordata, salvo casi eccezionali di pena del tutto illegale o prescrizione previgente. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo valido contro ricorso vietato
Un imputato per estorsione definisce la condanna tramite concordato in appello, accordandosi con l'accusa sulla pena e rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, la difesa propone ricorso per Cassazione contestando la propria colpevolezza e lamentando difetti di motivazione. La Suprema Corte dichiara l'impugnazione inammissibile. Il patto stipulato in secondo grado preclude il riesame del merito e impedisce di riproporre questioni già abbandonate. L'accesso a tale strumento consente il ricorso di legittimità esclusivamente per vizi legati alla formazione della volontà, al dissenso delle parti, a sentenze difformi dall'accordo o a pene illegali. L'imputato perde la controversia e riceve la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: limiti
L'imputata ha concordato la propria pena dinanzi al tribunale tramite accordo tra le parti. Successivamente, la persona condannata ha promosso un ricorso per cassazione contro patteggiamento, sostenendo che il giudice non avesse esaminato i presupposti per un immediato proscioglimento. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità totale dell'impugnazione. La legge impedisce infatti di contestare la mancata assoluzione d'ufficio dopo aver concordato volontariamente la sanzione penale. I giudici di legittimità hanno respinto l'istanza con procedura immediata. L'imputata ha subito la condanna al pagamento di tutte le spese di giustizia e al versamento di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: l’accordo chiude la causa
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena tramite accordo processuale davanti al giudice dell'udienza preliminare. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso contro il patteggiamento in Cassazione, contestando la mancata valutazione del proscioglimento immediato e la motivazione sul presunto reato impossibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge limita rigidamente i motivi proponibili contro l'accordo penale ed esclude contestazioni sulla valutazione dell'immediata innocenza. L'Imputato deve pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro patteggiamento: accordo fermo e sanzione pecuniaria
L'Imputato concorda l'applicazione della pena dinanzi al Giudice per le indagini preliminari mediante il rito del patteggiamento. Successivamente, la difesa propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata analisi delle risultanze istruttorie, le quali avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro patteggiamento. La legge vieta infatti l'impugnazione della pena concordata fondata sul mancato proscioglimento d'ufficio. A causa della palese inammissibilità dell'azione giudiziaria, i giudici di legittimità condannano L'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena patteggiata ma ricorso sulle prove
Un uomo condannato per rapina ha concordato la pena davanti ai giudici di secondo grado attraverso lo strumento del concordato in appello. Nonostante l'intesa raggiunta, il suo difensore ha presentato ricorso per cassazione lamentando l'omessa valutazione delle prove relative al concorso nel fatto criminoso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo preclude qualsiasi contestazione sulla ricostruzione dei fatti o sul mancato proscioglimento. Il controllo di legittimità rimane circoscritto esclusivamente ai vizi del consenso, all'eventuale dissenso illegittimo dell'accusa o all'applicazione di pene del tutto illegali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena e stop al ricorso
La Corte di appello ha confermato la condanna dell'Imputato per il reato di rapina, applicando una pena concordata tra difesa e accusa. Successivamente, il difensore dell'Imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la mancata verifica dei requisiti della recidiva e la quantificazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, le parti non possono contestare la misura della pena o la recidiva liberamente accettata, a meno che la sanzione risulti del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Morte dell’imputato: condanna cancellata e giudizio chiuso
La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti di un cittadino accusato del reato di truffa. Il difensore della persona condannata presentava ricorso per cassazione comunicando il decesso dell'assistito, comprovato da apposito certificato. I giudici di legittimità hanno accolto l'istanza difensiva. La morte dell'imputato determina infatti l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il decesso esaurisce definitivamente il rapporto processuale penale e impedisce qualsiasi ulteriore valutazione sul merito della colpevolezza o dell'innocenza, salvo l'evidenza immediata della non sussistenza del fatto. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha cancellato integralmente le statuizioni sanzionatorie della precedente decisione di merito.
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Concordato in appello: patteggia la pena ma ricorre invano
L'Imputato, accusato di concorso in rapina aggravata e lesioni personali, ha concordato la rideterminazione della pena davanti alla Corte di Appello tramite l'istituto previsto dalla legge. I giudici di secondo grado hanno concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sulla presenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati a causa della rinuncia ai motivi di impugnazione. L'Imputato è stato quindi condannato alle spese di giustizia e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accordo sulla pena e impugnazione del patteggiamento: i limiti
Un imputato concorda con la pubblica accusa l'applicazione della pena per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Subito dopo la sentenza, il difensore propone impugnazione del patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato proscioglimento immediato e un difetto di motivazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La legge fissa limiti tassativi per contestare una pena concordata tra le parti. La presunta violazione sull'obbligo di immediato proscioglimento non rientra tra i motivi consentiti. I giudici confermano la condanna originaria e impongono al ricorrente le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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