Tre persone hanno subito una condanna per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Durante il giudizio di secondo grado, gli imputati hanno stipulato o beneficiato di un concordato in appello, concordando la pena e rinunciando agli altri motivi di contestazione del processo. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e la mancata valutazione del ruolo marginale di uno dei complici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto in secondo grado impedisce di riaprire le questioni a cui la parte ha già rinunciato, comprese le attenuanti. I ricorrenti devono pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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