Una complessa vicenda contrattuale tra tre società sfocia in un accordo transattivo che prevede un'obbligazione alternativa: il pagamento di una somma di denaro o il trasferimento di un terreno. A causa dell'inadempimento, la società creditrice chiede l'ammissione al passivo fallimentare di una delle debitrici per ottenere il denaro e, successivamente, cita in giudizio l'altra società per ottenere il trasferimento dell'immobile. La Corte d'Appello ritiene che la scelta sia avvenuta solo con la citazione, reputando tardiva la richiesta di denaro poiché il provvedimento del giudice fallimentare era successivo. La Cassazione accoglie il ricorso della società proprietaria del terreno, stabilendo che la scelta dell'obbligazione alternativa si perfeziona con il deposito dell'istanza di insinuazione al passivo e non con il successivo provvedimento del giudice. La sentenza viene cassata con rinvio.
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