La Polizia Municipale ha sanzionato Il Conducente di un'automobile per violazione dell'articolo 218 del Codice della Strada, in quanto circolava con il documento di guida sospeso a seguito di una sanzione accessoria per infrazione stradale. La Proprietaria del veicolo ha impugnato il verbale sostenendo la diversa applicazione dell'articolo 128 dello stesso codice, relativo alle procedure di revisione. Il Tribunale ha respinto l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la guida con patente sospesa a causa di una sanzione accessoria rientra pienamente nell'ipotesi punita dall'articolo 218. La Proprietaria è stata condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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