L'Amministratore di una società ha firmato una scrittura privata indicando di agire anche "in proprio" per garantire il pagamento dei canoni di locazione arretrati della società. Successivamente, ha contestato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dagli Eredi della Locatrice, sostenendo che l'atto fosse una semplice ricognizione di debito riferibile solo alla società e priva di valore autonomo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva qualificato l'atto come espromissione cumulativa (un impegno personale a pagare il debito altrui). I giudici hanno stabilito che l'uso della formula "in proprio" esprime la chiara volontà di assumere un'obbligazione personale e che l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito, purché sia logica e rispetti i canoni di conservazione degli atti.
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