Un Subappaltatore ha chiesto a un Ente Pubblico il pagamento diretto subappaltatore per opere eseguite nella costruzione di una scuola, a seguito del fallimento dell'Appaltatore principale. L'Ente Pubblico si è opposto sostenendo che il fallimento dell'Appaltatore scioglie il contratto di appalto e fa venire meno la possibilità di versare le somme direttamente al subappaltatore. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell'Ente Pubblico. I giudici hanno stabilito che la regola del pagamento diretto al subappaltatore vale solo quando l'Appaltatore principale è attivo e non fallito. Se interviene il fallimento, il contratto si scioglie e il Subappaltatore deve insinuarsi nel fallimento per recuperare i propri crediti insieme a tutti gli altri creditori, rispettando la parità di trattamento.
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