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Art. 1270 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1270 Codice Civile

Fratello condannato: la Ripetizione dell’indebito per 2,1 milioni
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un fratello a restituire 2,1 milioni di euro all'altro, a titolo di Ripetizione dell'indebito. Un fratello aveva ordinato a una società di investimento di trasferire la somma sul conto dell'altro. I giudici hanno accertato che si trattava di una delegazione di pagamento priva di una valida giustificazione legale. Il fratello che aveva ricevuto il denaro aveva riconosciuto di averlo ricevuto e l'assenza di un titolo giustificativo. La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso, ribadendo la correttezza della decisione dei giudici precedenti.
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Esposizione sommaria dei fatti: la sintesi batte l’assemblaggio
Un professionista ha ceduto a un terzo il proprio credito per spese legali dovute da un Comune. Il nuovo creditore ha agito per ottenere il pagamento, ma la Corte d'Appello ha respinto la domanda: il credito era già stato oggetto di una precedente delegazione di pagamento irrevocabile a favore del difensore dell'ingegnere. Il creditore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei fatti. Il ricorrente ha infatti utilizzato la cosiddetta tecnica dell'assemblaggio, riproducendo integralmente e letteralmente quattordici pagine di atti processuali precedenti senza alcuna sintesi. La Corte ha ribadito che tale modalità impedisce la chiara comprensione della vicenda e viola i requisiti formali di accesso al giudizio di legittimità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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