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Art. 1270 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 1270 Codice Civile

TFR fondo pensione: chi chiede le quote non versate?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28995/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo al TFR destinato a un fondo pensione. In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore mantiene il diritto di chiedere le quote di TFR non versate. La Corte ha chiarito che il 'conferimento' del TFR si configura, di regola, come una delegazione di pagamento e non come una cessione del credito. Pertanto, la legittimazione attiva a insinuarsi nel passivo fallimentare resta in capo al lavoratore, a meno che non sia provata una specifica cessione del credito a favore del fondo.
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TFR fondo pensione: a chi spetta il credito?
Un lavoratore si è visto negare il diritto a recuperare le quote di TFR destinate a un fondo pensione ma non versate dal datore di lavoro fallito. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiave: la scelta di destinare il TFR a un fondo pensione è, di regola, una delegazione di pagamento e non una cessione del credito. Ciò significa che il lavoratore mantiene la titolarità del diritto e può agire in prima persona per recuperare le somme in caso di fallimento, a meno che non sia provata una specifica volontà di cedere il credito al fondo.
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Legittimazione attiva lavoratore: TFR non versato
Un lavoratore si è visto negare il diritto a richiedere le quote di TFR trattenute ma non versate al fondo pensione dall'azienda poi fallita. Il tribunale aveva ritenuto che solo il fondo potesse agire. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il "conferimento" del TFR è, di regola, una delegazione di pagamento e non una cessione di credito. Pertanto, in caso di fallimento, la legittimazione attiva del lavoratore a insinuarsi nel passivo per recuperare le somme sussiste, a meno che non sia provata una specifica cessione del credito al fondo.
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TFR fondo pensione: a chi spetta il credito?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28982/2024, ha stabilito che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di richiedere l'ammissione al passivo per le quote di TFR fondo pensione trattenute ma non versate. La Corte ha chiarito che il conferimento del TFR al fondo pensione configura, di regola, una delegazione di pagamento e non una cessione del credito, lasciando la titolarità del diritto in capo al lavoratore, a meno che non sia provata una diversa volontà delle parti.
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TFR non versato: chi può chiederlo in caso di fallimento?
In caso di TFR non versato al fondo pensione da un datore di lavoro poi fallito, la Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimazione a richiederne l'ammissione al passivo spetta, di regola, al lavoratore. L'atto di destinazione del TFR è infatti una 'delegazione di pagamento' e non una 'cessione del credito', salvo prova contraria. Il lavoratore mantiene quindi la titolarità del diritto e può agire direttamente per recuperare le somme.
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Recesso conto corrente: clausola di pagamento valida?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15061/2024, ha stabilito la legittimità di una clausola contrattuale che condiziona l'efficacia del recesso dal conto corrente al pagamento del debito esistente. La Corte ha chiarito che tale pattuizione non viola le norme imperative, in particolare l'art. 120-bis del Testo Unico Bancario, poiché non impone una penale per il recesso, ma si limita a differirne gli effetti fino all'adempimento di un'obbligazione preesistente, rientrando nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti.
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Legittimazione TFR fallimento: spetta al lavoratore?
Il TFR di una lavoratrice non è stato versato dal datore di lavoro, poi fallito, al fondo pensione designato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, di regola, la lavoratrice mantiene il diritto di reclamare tali somme nella procedura fallimentare (legittimazione TFR fallimento), a meno che non sia provata una specifica cessione del credito al fondo. La causa è stata rinviata al tribunale per accertare la natura dell'accordo.
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Legittimazione attiva lavoratore: TFR e fondi pensione
In caso di fallimento del datore di lavoro, la Corte di Cassazione stabilisce che la regola generale riconosce la legittimazione attiva lavoratore per richiedere l'insinuazione al passivo delle quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare. Il trasferimento del TFR si configura di norma come una delegazione di pagamento, che si scioglie con il fallimento, restituendo la titolarità del credito al lavoratore. Sarà onere del curatore fallimentare dimostrare che le parti abbiano invece pattuito una vera e propria cessione del credito a favore del fondo pensione.
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Legittimazione attiva TFR: il diritto del lavoratore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6048/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla legittimazione attiva TFR. In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di agire direttamente per recuperare le quote di TFR destinate a un fondo di previdenza complementare ma non versate. La Corte ha chiarito che il "conferimento" del TFR al fondo va interpretato come una delegazione di pagamento, non come una cessione del credito. Di conseguenza, la titolarità del diritto resta in capo al lavoratore, salvo prova contraria di una specifica cessione del credito.
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TFR fondo pensione: a chi spetta il credito?
Un lavoratore si oppone al rigetto della sua richiesta di ammissione al passivo fallimentare per le quote di TFR non versate al fondo pensione dal datore di lavoro. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6047/2024, accoglie il ricorso. Viene stabilito che il conferimento del TFR al fondo pensione costituisce, di regola, una delegazione di pagamento e non una cessione del credito. Di conseguenza, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a richiedere le somme non versate spetta al lavoratore, non al fondo.
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