Una società in concordato preventivo, assistita dal liquidatore giudiziale, ha citato un istituto bancario per ottenere la restituzione di oltre 1,2 milioni di euro. I clienti della società avevano versato queste somme direttamente all'istituto di credito in forza di precedenti accordi di garanzia. La procedura concorsuale sosteneva la tardiva notifica delle cessioni rispetto alla domanda di ammissione, invocando l'inefficacia delle operazioni verso la massa dei creditori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del liquidatore. I giudici hanno chiarito che il tema della cessione dei crediti nel concordato preventivo non consente di imporre alla banca la restituzione di debiti legittimi scaduti. L'eventuale inopponibilità della cessione obbliga al massimo i terzi debitori a pagare nuovamente, ma non attribuisce alla procedura un'azione di rimborso contro la banca creditrice in assenza di revocatoria.
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