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Art. 1260 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1260 Codice Civile

Cessione del credito nel processo: la banca perde la causa
Una società correntista ha citato in giudizio un istituto di credito per far dichiarare la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente. Durante il giudizio di primo grado, la società ha effettuato una cessione del credito a favore di un terzo. Il Tribunale ha comunque condannato la banca al pagamento delle somme dovute. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, stabilendo che la cessione del credito nel processo non impedisce la prosecuzione della causa tra le parti originarie. Il cedente conserva la legittimazione ad agire come sostituto processuale del cessionario, rendendo valida la sentenza di condanna pronunciata in suo favore. Il ricorso della banca è stato rigettato.
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Condotta antisindacale: azienda perde contro il piccolo sindacato
Un'azienda ha rifiutato di effettuare le trattenute sullo stipendio di un dipendente per destinarle, tramite cessione del credito, al sindacato di sua scelta. Il sindacato ha promosso un ricorso per condotta antisindacale. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del sindacato, ordinando all'azienda di riattivare le trattenute. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il sindacato non avesse la legittimazione attiva nazionale richiesta dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che, per agire contro una condotta antisindacale, è sufficiente che l'associazione sindacale svolga un'effettiva attività su gran parte del territorio nazionale, senza dover necessariamente far parte di una grande confederazione. L'azienda è stata condannata a pagare le spese processuali.
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Cessione dei crediti: la Cassazione si smentisce e dà ragione alla banca
Una società di factoring ha acquistato dei crediti sanitari da un ospedale. La Regione ha rifiutato il pagamento, sostenendo di aver già saldato il debito prima della notifica. La società ha eccepito che, in base alle regole regionali di imputazione dei pagamenti, quei versamenti coprivano debiti precedenti, rendendo la cessione dei crediti pienamente valida e i crediti non ancora estinti. Dopo una prima decisione sfavorevole in Cassazione per un presunto vizio di forma, la società ha proposto ricorso per revocazione. La Suprema Corte ha riconosciuto un proprio errore di fatto: i documenti erano stati correttamente indicati. Di conseguenza, la Cassazione ha revocato la precedente sentenza e ha annullato la decisione d'appello, rinviando la causa per un nuovo esame del merito. Ha vinto la società di factoring.
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Cessione del credito: sì al passivo senza notifica anteriore
Una società finanziaria ha proposto opposizione allo stato passivo dopo il rifiuto di ammettere un credito di oltre 500.000 euro, acquistato tramite cessione del credito da un'altra impresa. Il Tribunale aveva respinto la domanda perché la notifica della cessione al debitore non era anteriore al fallimento di quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della finanziaria, stabilendo che in caso di fallimento del debitore ceduto, la legittimazione del nuovo creditore dipende solo dall'esistenza e dalla data certa del credito originario anteriore al fallimento. Non è invece necessario dimostrare che l'atto di cessione del credito sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, in quanto il credito può essere trasferito validamente anche durante la procedura concorsuale.
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Cessione del credito: l’ente deve pagare anche senza collaudo
Un'impresa appaltatrice ha trasferito i propri crediti futuri verso un Ente Pubblico a un Subappaltatore tramite una cessione del credito. Successivamente, l'impresa appaltatrice è fallita. L'Ente Pubblico si è opposto al pagamento, sostenendo che i crediti non fossero esigibili a causa della mancanza del collaudo finale delle opere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Pubblico. I giudici hanno stabilito che la cessione del credito è irrevocabile e che l'Ente Pubblico non può ritardare il pagamento all'infinito omettendo di eseguire il collaudo. Di conseguenza, l'Ente Pubblico è stato condannato a pagare oltre 313.000 euro al Subappaltatore, oltre alle spese legali.
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Compensazione legale: no al doppio uso dello stesso credito
Un professionista si oppone a un decreto ingiuntivo di venticinquemila euro chiedendo la compensazione legale con un suo presunto controcredito di centosessantamila euro. La Corte d'Appello rigetta l'opposizione rilevando che il professionista aveva già ceduto quel credito a una società terza per acquistare un immobile. La Corte di Cassazione conferma la decisione: chi cede un credito non ne ha più la disponibilità giuridica e non può utilizzarlo per estinguere un proprio debito tramite compensazione legale. Il ricorso viene rigettato e il debitore viene condannato a pagare le spese di giudizio.
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Cessione del credito risarcitorio: casa nuova ma nessun indennizzo
I Nuovi Proprietari di un appartamento chiedono il risarcimento dei danni causati da lavori di ristrutturazione eseguiti prima del loro acquisto. Il Condominio e l'Amministratore si oppongono, evidenziando che l'assemblea aveva rinunciato all'azione contro l'impresa appaltatrice. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte chiarisce che il diritto al risarcimento per danni anteriori all'acquisto non si trasferisce automaticamente al nuovo proprietario senza un patto espresso di cessione del credito risarcitorio. Inoltre, l'assemblea condominiale può legittimamente rinunciare all'azione contro l'appaltatore per le parti comuni, e l'amministratore che esegue tale decisione non commette alcun illecito. Infine, la Corte segnala l'avvocato dei ricorrenti al Consiglio dell'Ordine per espressioni offensive nei confronti del giudice.
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Azione revocatoria fallimentare: banca perde contro il curatore
Il Fallimento di una società ha promosso un'azione revocatoria fallimentare contro la Banca per ottenere la restituzione di oltre 141.000 euro. Tali somme erano confluite sui conti correnti della società nell'anno precedente al fallimento. La Banca si è difesa sostenendo che i versamenti derivavano da cessioni di credito stipulate prima del periodo sospetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca. I giudici hanno chiarito che, per evitare l'azione revocatoria fallimentare, la cessione di credito deve avere una data certa anteriore al fallimento, dimostrata con elementi oggettivi e non con semplici indizi o verosimiglianze. Senza data certa, i pagamenti restano revocabili e la Banca deve restituire il denaro.
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Cessione del credito alla PA: il silenzio non vale come assenso
Un'azienda stradale ha ceduto a un'altra società privata il proprio credito verso un'importante società pubblica concessionaria per lavori autostradali. La società pubblica ha rifiutato la cessione oltre il termine di quindici giorni previsto dal Codice dei contratti pubblici. La Corte d'Appello aveva ritenuto valida la cessione per via del ritardo nel rifiuto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della società pubblica. I giudici hanno chiarito che la cessione del credito verso la Pubblica Amministrazione a favore di soggetti non bancari o finanziari richiede sempre l'adesione espressa dell'ente pubblico. Il semplice silenzio o il ritardo non equivalgono ad accettazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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Buoni postali fruttiferi cointestati: rimborso anche senza eredi
Il Risparmiatore ha richiesto il rimborso di sei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso. Uno dei cointestatari era deceduto. L'Ente Poste si è opposto al pagamento, pretendendo la firma di tutti gli eredi del defunto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Poste, stabilendo che la morte di un cointestatario non cancella il diritto del superstite di riscuotere l'intera somma. I buoni postali fruttiferi cointestati garantiscono infatti una solidarietà attiva che sopravvive al decesso di uno dei titolari. Il superstite può quindi ottenere il rimborso immediato a vista senza dover presentare la quietanza degli eredi, i quali mantengono solo un diritto di credito interno nei rapporti con il cointestatario che ha riscosso la somma.
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