L'Automobilista ha impugnato una cartella esattoriale emessa per la violazione dell'articolo 126-bis del Codice della Strada, contestando la sanzione per la mancata comunicazione dati conducente. Il ricorrente sosteneva che l'annullamento del verbale principale per eccesso di velocità facesse venire meno anche la sanzione successiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di comunicare i dati del conducente costituisce un illecito autonomo e istantaneo. Pertanto, l'annullamento della multa originaria non cancella la sanzione per non aver fornito i dati richiesti dall'autorità nei termini previsti. L'Automobilista perde la causa e deve pagare anche il doppio del contributo unificato.
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