Un automobilista, dopo aver pagato una multa per eccesso di velocità, ha tentato di contestare la decurtazione dei punti dalla patente. La sua difesa si basava sulla presunta notifica tardiva del verbale originale. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: il pagamento della multa in misura ridotta chiude definitivamente la questione sulla sanzione principale. Di conseguenza, l'opposizione sanzione accessoria è ammissibile solo per vizi propri e specifici (es. un errore nel calcolo dei punti), ma non può basarsi su difetti della multa originaria, ormai 'sanata' dal pagamento. L'automobilista ha quindi perso il ricorso, confermando che pagare la multa preclude la possibilità di contestarne la legittimità in un secondo momento per annullare le sanzioni collegate.
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