La Corte di Cassazione ha stabilito che i crediti vantati da un ente previdenziale non possono essere considerati 'crediti erariali'. Di conseguenza, in caso di confisca dei beni del debitore, tali crediti non si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 159/2011. La Corte ha annullato la decisione di un Tribunale che aveva erroneamente dichiarato estinti i crediti dell'ente, riaffermando che solo i crediti fiscali verso lo Stato si estinguono in tale circostanza.
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