La Corte d'Appello ha confermato la condanna di un imputato per appropriazione indebita di assegni e falso materiale in atto pubblico. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione eccependo la tardività della querela e la prescrizione dei reati contestati. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La tardività della querela non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità quando richiede un accertamento di fatto sul giorno iniziale del termine. Inoltre, per i reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle riforme legislative, l'avviso alla persona offesa si applica anche retroattivamente, sanando eventuali mancanze anteriori. Infine, i periodi di sospensione processuale hanno impedito il maturare della prescrizione. L'imputato perde il ricorso e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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