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Art. 1231 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1231 Codice Civile

Agevolazioni tariffarie dei pensionati: la Cassazione dice no
Un gruppo di ex dipendenti di un'azienda energetica ha fatto causa per mantenere le agevolazioni tariffarie dei pensionati sulla fornitura di elettricità, revocate dall'azienda dopo la disdetta degli accordi collettivi. I pensionati sostenevano che lo sconto fosse un diritto quesito e parte della retribuzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che lo sconto sulla bolletta non ha natura retributiva, poiché non è legato alla quantità o qualità del lavoro prestato. Inoltre, la Corte ha stabilito che i contratti collettivi non si incorporano per sempre nei contratti individuali. Di conseguenza, l'azienda poteva legittimamente recedere dall'accordo a tempo indeterminato per evitare un vincolo perpetuo. Gli ex dipendenti perdono definitivamente il beneficio e sono condannati a pagare le spese di giudizio.
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Agevolazione tariffaria: perché i pensionati perdono lo sconto
Un gruppo di ex dipendenti di un'azienda energetica ha fatto causa per mantenere l'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica, un beneficio storico rimosso dai successivi contratti collettivi e infine revocato dall'azienda. I pensionati sostenevano che lo sconto fosse un diritto quesito e parte integrante della retribuzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva, poiché non è legata alla quantità o qualità del lavoro svolto. Inoltre, i contratti collettivi non si incorporano per sempre nei contratti individuali, consentendo la modifica o la revoca delle agevolazioni tramite successivi accordi o recesso unilaterale. I pensionati hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali.
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Sconto energia ex dipendenti: la Cassazione nega il diritto eterno
Un gruppo di ex dipendenti in pensione ha fatto causa all'Azienda per mantenere lo sconto energia ex dipendenti sulle bollette elettriche domestiche, rimosso unilateralmente dall'Azienda nel 2015. I pensionati sostenevano che il beneficio fosse ormai un diritto acquisito e parte della loro retribuzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva poiché non è legata alla quantità o qualità del lavoro svolto. Inoltre, i contratti collettivi a tempo indeterminato possono essere disdettati per evitare vincoli eterni. Di conseguenza, l'Azienda ha vinto la causa e gli ex dipendenti hanno perso definitivamente il diritto allo sconto, venendo anche condannati a pagare le spese legali.
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Novazione oggettiva: addio alle vecchie indennità di agenzia
Un agente assicurativo ha chiesto la condanna della compagnia mandante al pagamento delle indennità di fine rapporto. Inizialmente operante come coagente individuale, l'agente aveva successivamente costituito una società di persone che era subentrata nel rapporto di agenzia. La Corte di Cassazione, dopo un precedente rinvio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che hanno rigettato la domanda del lavoratore autonomo. La Corte ha accertato la presenza di una novazione oggettiva del contratto, che ha estinto il precedente rapporto individuale e le relative indennità, sostituendolo con quello societario. I giudici hanno rilevato la chiara volontà delle parti (animus novandi) di estinguere il vecchio vincolo attraverso l'esame della procura notarile e delle appendici contrattuali. Il ricorso dell'agente è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
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Vince il concorso ma perde l’anzianità: la novazione del lavoro
Un dirigente di un ente pubblico, già dipendente, vince un concorso per la posizione di Direttore Generale nello stesso ente. Chiede di mantenere la sua Retribuzione di Anzianità (RIA), considerandolo un avanzamento di carriera. La Corte di Cassazione respinge la sua richiesta. La sentenza stabilisce che una procedura di selezione pubblica, aperta anche a candidati esterni, non è una progressione interna ma determina una 'costituzione ex novo' del rapporto. Questo comporta una novazione del rapporto di lavoro, con la creazione di un contratto completamente nuovo che azzera i diritti economici maturati in precedenza, come l'anzianità.
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Indennità di perequazione: no rinuncia senza accordo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'università, confermando il diritto dei suoi dipendenti distaccati presso un ente di ricerca a mantenere un'indennità di perequazione. La Corte ha stabilito che l'accettazione di un nuovo inquadramento contrattuale non costituisce una novazione del rapporto né una rinuncia implicita a un trattamento economico più favorevole precedentemente acquisito, in assenza di una chiara ed esplicita volontà delle parti in tal senso.
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Nullità del termine: onere della prova del datore
La Corte di Cassazione ha confermato la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per alcuni dipendenti di una compagnia aerea. La decisione si fonda sulla nullità del termine apposto ai contratti, in quanto la società non è riuscita a dimostrare di aver rispettato i limiti quantitativi (clausola di contingentamento) previsti dalla legge. L'ordinanza ribadisce che l'onere della prova in questi casi spetta esclusivamente al datore di lavoro.
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Indennità perequativa: CCNL protegge lo stipendio
Una università ha contestato il diritto di due suoi dipendenti a mantenere una indennità perequativa a seguito di un nuovo inquadramento contrattuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la clausola di salvaguardia presente nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) protegge i diritti economici già acquisiti dai lavoratori. La Corte ha chiarito che, anche in presenza di un nuovo accordo sull'inquadramento, l'indennità non viene meno ma si trasforma in un assegno personale riassorbibile, garantendo così la stabilità retributiva.
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Tetto stipendiale dirigenti: la Cassazione decide
Un dirigente di un ente pubblico ha contestato la riduzione del suo compenso a causa del tetto stipendiale imposto per legge. La Corte di Cassazione ha stabilito che il tetto stipendiale si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche a quelli sorti prima dell'entrata in vigore della legge, respingendo il ricorso del dirigente e accogliendo quello dell'ente. La Corte ha chiarito che la normativa successiva ha un effetto sostitutivo e abrogativo sulla disciplina precedente, estendendo il limite retributivo a tutti i destinatari a partire dalla sua decorrenza.
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