La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, a seguito della dichiarazione di prescrizione del reato, chiedeva il proscioglimento per un difetto nella querela. La Corte ha stabilito che una querela con nome errato dell'accusato non è invalida se l'errore è palesemente materiale e l'identità della persona è desumibile da altri elementi, confermando così che la sostanza prevale sulla forma.
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