Una società fornitrice ha richiesto il pagamento di oltre 28.000 euro per una fornitura di merce difettosa, nello specifico filato lurex. La società acquirente si è opposta al pagamento, contestando l'inidoneità del prodotto ai trattamenti di tintura. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo di pagamento, ritenendo fondate le contestazioni dell'acquirente nonostante una dicitura di esclusione della garanzia stampata sulle fatture del fornitore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fornitore, confermando che la valutazione delle prove testimoniali, della consulenza tecnica e delle clausole contrattuali spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Il fornitore perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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