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Art. 1229 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1229 Codice Civile

Previdenza complementare: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Una lavoratrice ha richiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità integrativa denominata "ex fissa". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il fondo di previdenza complementare funziona a ripartizione e costituisce un patrimonio autonomo rispetto all'ente gestore. Quest'ultimo agisce come mero delegato al pagamento e non risponde in proprio dei debiti del fondo in caso di grave crisi di liquidità. Di conseguenza, l'assenza di risorse finanziarie del fondo esonera l'ente gestore dall'obbligo di erogare la prestazione, purché abbia correttamente vigilato e segnalato la crisi alle parti sociali.
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Previdenza complementare: niente indennità se il fondo è vuoto
Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità ex fissa, attinta dal fondo di previdenza complementare. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che il fondo ha natura a ripartizione e che l'ente gestore, avendo segnalato la crisi di liquidità, era esonerato dal pagamento in assenza di risorse. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'ente previdenziale agisce come mero gestore con contabilità separata e non risponde in proprio dei debiti del fondo, il quale costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica. Di conseguenza, l'assenza di liquidità del fondo esclude l'esigibilità immediata della prestazione.
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Indennità ex fissa: fondo vuoto, l’ente gestore non paga
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità ex fissa al Fondo Integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dell'ente gestore, rilevando che quest'ultimo non ha un'obbligazione propria verso l'iscritto e che il Fondo era privo di liquidità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che il Fondo costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica e che l'ente gestore agisce come mero delegato al pagamento (adiectus solutionis causa). Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del Fondo, specialmente in caso di accertata illiquidità dello stesso, operando il sistema a ripartizione.
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Previdenza complementare dei giornalisti: l’ente gestore è salvo
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità integrativa all'ente previdenziale, gestore del relativo fondo. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al pagamento, ritenendo non provata la mancanza di fondi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il fondo di previdenza complementare dei giornalisti è un soggetto autonomo rispetto all'ente gestore e funziona con il sistema a ripartizione. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio e l'insufficienza di cassa deve essere valutata globalmente rispetto a tutte le domande pendenti, e non sul singolo lavoratore. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Indennità ex fissa: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale dei giornalisti al pagamento dell'indennità ex fissa, una prestazione integrativa aziendale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda a causa della grave crisi di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il fondo ha natura di fondo a ripartizione e costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente gestore. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del fondo e, in mancanza di risorse finanziarie nel fondo stesso, l'indennità ex fissa non può essere pretesa direttamente dall'ente.
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Contratto di agenzia: scontro su provvigioni e indennità
Un agente di commercio ha citato in giudizio l'azienda preponente per ottenere differenze sulle provvigioni per merce restituita e l'indennità di fine rapporto legata al contratto di agenzia. La Corte d'Appello ha riconosciuto parzialmente le provvigioni ma ha rigettato la richiesta di indennità ex art. 1751 c.c., ritenendo prevalente una clausola contrattuale più favorevole. Entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'agente sia quello incidentale dell'azienda. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione delle clausole contrattuali spetta esclusivamente al giudice di merito, purché sia logica e coerente, e che non si possono proporre per la prima volta in Cassazione nuove questioni giuridiche non sollevate nei gradi precedenti.
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Clausole vessatorie polizza auto: lo scoperto è valido senza firma
Un carrozziere, divenuto titolare del credito di un'automobilista, ha chiesto alla compagnia assicurativa il pagamento di 500 euro trattenuti a titolo di scoperto. Il carrozziere sosteneva che le clausole contrattuali relative allo scoperto e all'obbligo di riparazione presso officine convenzionate fossero nulle perché non specificamente firmate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che tali pattuizioni non sono clausole vessatorie polizza auto. Esse non limitano la responsabilità della compagnia, ma definiscono semplicemente l'oggetto del contratto e il rischio assicurato. Di conseguenza, non necessitano di una doppia firma per essere valide ed efficaci.
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Esonero da responsabilità dell’appaltatore: limiti alle clausole
Il Committente ha commissionato all'Appaltatore la costruzione di un capannone, che ha poi presentato infiltrazioni e difetti strutturali. I giudici di merito hanno respinto la richiesta di risarcimento danni, ritenendo i vizi non gravi ai sensi dell'articolo 1669 c.c. e applicando una clausola contrattuale che escludeva la garanzia ordinaria. Il Committente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la particolare importanza della questione riguardante la validità della clausola di esonero da responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza. La decisione chiarirà i limiti della rinuncia preventiva alla tutela legale nei contratti di appalto privato.
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Interposizione fittizia di manodopera: appalto nullo per Poste
Il Lavoratore ha svolto attività di trasporto per conto de L'Azienda, pur essendo formalmente assunto da un'impresa individuale terza. I giudici di merito hanno accertato che L'Azienda pianificava dettagliatamente i percorsi, forniva le attrezzature e dirigeva quotidianamente l'attività del dipendente, configurando un'ipotesi di interposizione fittizia di manodopera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso de L'Azienda, confermando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con quest'ultima. La Suprema Corte ha inoltre dichiarato nulla la clausola di manleva con cui l'appaltatore si impegnava a tenere indenne il committente, poiché contraria a norme imperative. L'Azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Responsabilità Sanitaria: Clinica Paga il 50% per Errore Medico
Un paziente subisce un intervento chirurgico non necessario. La clinica e il medico vengono condannati al risarcimento. La Cassazione interviene sulla ripartizione interna della colpa, stabilendo un principio fondamentale sulla ripartizione responsabilità struttura sanitaria. Anche se l'errore è esclusivamente del medico, la responsabilità tra lui e la clinica si presume divisa al 50%. La struttura sanitaria, infatti, accetta il rischio legato all'attività dei professionisti di cui si avvale. Per superare questa presunzione, la clinica deve provare una condotta del medico eccezionalmente grave e imprevedibile. La Corte ha quindi rinviato il caso per una nuova valutazione delle quote di responsabilità.
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Clausola penale irrisoria e limiti di responsabilità
La Corte di Cassazione ha confermato che una clausola penale di importo irrisorio costituisce un aggiramento del divieto di limitazione della responsabilità previsto dall'art. 1229 c.c. La vicenda riguarda un contratto di vigilanza in cui il risarcimento era stato inizialmente limitato a cifre simboliche. La Corte ha inoltre chiarito che l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non crea un giudicato sostanziale. Pertanto, la parte che ha pagato in eccesso conserva il diritto di agire in un separato giudizio per ottenere il rimborso, non operando alcuna preclusione definitiva in caso di vizio procedurale del giudice precedente.
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Clausola penale: risarcimento senza limiti?
Una venditrice ha agito per la risoluzione di un contratto preliminare e per il risarcimento ordinario del danno. Sebbene avesse provato un danno di quasi 60.000 euro, la Corte d'Appello ha limitato il risarcimento a 15.000 euro, importo previsto dalla clausola penale contrattuale. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che se la parte danneggiata sceglie l'azione di risarcimento ordinaria anziché avvalersi della penale, l'importo del danno non è limitato da quest'ultima e deve essere integralmente risarcito se provato.
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Impugnazione sentenza GdP: appello o ricorso?
Un avvocato ha impugnato una sentenza del giudice di pace direttamente in Cassazione per un ritardo nella consegna di una raccomandata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione risiede nel fatto che la corretta via di impugnazione della sentenza del giudice di pace, decisa secondo diritto, è l'appello e non il ricorso per cassazione. La scelta del mezzo di impugnazione errato ha precluso l'esame nel merito.
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