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Art. 122 Costituzione — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 122 Costituzione

Incompatibilità delle cariche elettive: sì al supplente
Un candidato escluso ha chiesto di subentrare come consigliere regionale supplente dopo che un consigliere eletto era stato nominato assessore. All'epoca delle elezioni, la legge regionale prevedeva l'incompatibilità delle cariche elettive tra consigliere e assessore. Successivamente, una nuova legge ha cancellato tale divieto durante la legislatura in corso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del supplente. I giudici hanno stabilito che le regole elettorali, inclusa l'incompatibilità delle cariche elettive, devono rimanere stabili per tutta la durata del mandato. Modificare le regole a partita in corso violerebbe la stabilità democratica e l'affidamento dei cittadini. Di conseguenza, il candidato supplente ha ottenuto il diritto di occupare il seggio in consiglio regionale per il periodo di sovrapposizione delle cariche.
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Irretroattività legge elettorale: no a cambi di regole a metà mandato
Una legge regionale elimina l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore a legislatura già in corso. Questa modifica impedisce al primo dei non eletti di subentrare al consigliere nominato assessore. La Corte di Cassazione interviene sul principio di irretroattività della legge elettorale, stabilendo che le regole del gioco non possono cambiare a partita iniziata. La Corte afferma che una modifica delle cause di incompatibilità non può avere effetto sulla legislatura in corso, ma solo sulle future elezioni, per tutelare la certezza del diritto e l'affidamento di elettori e candidati. Di conseguenza, il candidato supplente vince la causa e ottiene il seggio.
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Legge Elettorale cambiata: vince il supplente, non la retroattività
Un consigliere regionale accetta la carica di assessore, creando una situazione di incompatibilità secondo la legge in vigore al momento delle elezioni. Durante la legislatura, una nuova norma abolisce tale incompatibilità. Il primo dei non eletti, che avrebbe dovuto sostituirlo, si rivolge al giudice. La Corte di Cassazione stabilisce il principio di irretroattività della legge elettorale: le regole del gioco, incluse quelle sull'incompatibilità, non possono cambiare a partita in corso. La nuova legge si applicherà solo dalle prossime elezioni. Di conseguenza, il candidato non eletto vince e ottiene il diritto di ricoprire la carica di consigliere.
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Ineleggibilità elezioni regionali: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di ineleggibilità di un dirigente regionale candidato alle elezioni. La Corte ha stabilito che la norma eccezionale, prevista per la conclusione anticipata della legislatura, non può sanare il mancato rispetto dei termini ordinari per la rimozione delle cause di ineleggibilità, se questi sono già scaduti. La decisione si fonda sulla necessità di tutelare la par condicio tra i candidati, evitando che un soggetto possa beneficiare di una rimessione in termini a danno di chi ha rispettato le scadenze. La sentenza affronta il tema della ineleggibilità nelle elezioni regionali e il bilanciamento tra regole generali ed eccezioni.
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Ineleggibilità deputato regionale: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di ineleggibilità di un deputato regionale a causa della sua precedente carica di presidente in una società di gestione rifiuti, ritenuta soggetta a vigilanza regionale. Il ricorso del politico è stato respinto, stabilendo che la semplice astensione dalle funzioni non è sufficiente a rimuovere la causa di ineleggibilità, essendo necessario un atto formale di dimissioni. La Corte ha chiarito che il potere sostitutivo della Regione sulla società integra il concetto di vigilanza, rendendo irrilevante la sua assenza in elenchi formali. La sentenza ribadisce la distinzione tra ineleggibilità, che impedisce l'elezione, e incompatibilità, che sorge dopo l'elezione.
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Ineleggibilità deputato regionale: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di ineleggibilità di un deputato regionale. La causa di ineleggibilità deputato regionale è scaturita dal suo ruolo di consigliere di amministrazione in una società cooperativa che deteneva contratti di ristorazione con enti statali. La Corte ha stabilito che, ai fini della normativa elettorale siciliana, un contratto di appalto di servizi (come la fornitura di pasti) rientra nella nozione di "somministrazione", integrando così la causa di ineleggibilità volta a prevenire potenziali conflitti di interesse e a garantire la parità di condizioni tra i candidati.
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Ineleggibilità Amministratori: la Cassazione decide
Un deputato regionale è stato dichiarato decaduto a causa della sua carica di amministratore in un ente beneficiario di contributi regionali. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo la distinzione fondamentale tra ineleggibilità e incompatibilità. Secondo i giudici, se la carica è preesistente alla competizione elettorale, si configura una causa di ineleggibilità, volta a proteggere la libertà di voto, e non una mera incompatibilità, che sorge dopo l'elezione per evitare conflitti di interesse. L'ordinanza sottolinea come questa distinzione temporale sia decisiva per determinare la sanzione, confermando la validità della più severa normativa regionale siciliana in materia.
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