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Art. 1212 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1212 Codice Civile

Offerta reale contro assegno postale: chi vince sul riscatto
Un agricoltore esercita il retratto agrario per acquistare un fondo. La sentenza condiziona il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo entro tre mesi. Di fronte al rifiuto dei proprietari di ricevere un assegno circolare spedito per posta, l'acquirente esegue un'offerta formale solo dopo la scadenza del termine. La Corte di Cassazione stabilisce che l'invio dell'assegno costituisce un'offerta non formale, inidonea a evitare la decadenza dal diritto di riscatto. Per liberarsi dall'obbligazione e ottenere la proprietà del terreno, il debitore deve necessariamente compiere un'offerta reale formale ai sensi dell'articolo 1208 del codice civile entro il termine stabilito, a nulla rilevando l'eventuale malafede dei creditori nel rifiutare il pagamento informale. Di conseguenza, l'acquirente perde il diritto sul fondo e i proprietari originari vincono la causa.
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Riscatto agrario: validità dell’offerta reale
La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un procedimento di riscatto agrario incentrato sulla tempestività del pagamento del prezzo. La controversia riguardava se, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, dovessero essere compiute tutte le formalità dell'offerta reale, inclusa la notifica del deposito delle somme. Gli Ermellini hanno stabilito che è sufficiente l'offerta formale del prezzo entro il termine di legge, poiché le fasi successive al deposito sono eventuali e dipendono dal rifiuto del creditore. La Corte ha inoltre ribadito l'importanza della buona fede e della cooperazione del creditore nell'adempimento delle obbligazioni.
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