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Art. 1212 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1212 Codice Civile

Riscatto agrario: valido il deposito se il venditore rifiuta
Un agricoltore ottiene giudizialmente il diritto di riscatto agrario su un terreno, condizionato al pagamento del prezzo entro tre mesi dal giudicato. L'acquirente del fondo rifiuta l'offerta formale del denaro tramite ufficiale giudiziario. L'agricoltore versa quindi l'importo presso una banca mediante deposito liberatorio e notifica il verbale, nel quale indica la somma a disposizione. L'acquirente contesta la validità del deposito lamentando la mancata dicitura esplicita di invito al ritiro. La Corte di Cassazione respinge l'opposizione dell'acquirente confermando l'efficacia del riscatto. I giudici precisano che le norme sull'offerta reale impongono la buona fede e vietano formalismi pretestuosi volti a ostacolare l'adempimento del debitore.
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Offerta reale contro assegno postale: chi vince sul riscatto
Un agricoltore esercita il retratto agrario per acquistare un fondo. La sentenza condiziona il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo entro tre mesi. Di fronte al rifiuto dei proprietari di ricevere un assegno circolare spedito per posta, l'acquirente esegue un'offerta formale solo dopo la scadenza del termine. La Corte di Cassazione stabilisce che l'invio dell'assegno costituisce un'offerta non formale, inidonea a evitare la decadenza dal diritto di riscatto. Per liberarsi dall'obbligazione e ottenere la proprietà del terreno, il debitore deve necessariamente compiere un'offerta reale formale ai sensi dell'articolo 1208 del codice civile entro il termine stabilito, a nulla rilevando l'eventuale malafede dei creditori nel rifiutare il pagamento informale. Di conseguenza, l'acquirente perde il diritto sul fondo e i proprietari originari vincono la causa.
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