Una società venditrice, dopo aver impugnato una sentenza che la obbligava a trasferire un immobile, ha ritirato la somma depositata dalla società acquirente a titolo di prezzo. Pur avendo dichiarato di ritirare la somma 'con riserva', la Corte di Cassazione ha stabilito che tale atto costituisce una piena e incondizionata accettazione del deposito. Di conseguenza, l'obbligazione di pagamento si considera adempiuta, la condizione sospensiva per il trasferimento della proprietà avverata, e le ragioni dell'appello vengono meno. Il ritiro materiale del denaro prevale su qualsiasi riserva generica.
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