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Art. 1210 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Riscatto agrario: valido il deposito se il venditore rifiuta
Un agricoltore ottiene giudizialmente il diritto di riscatto agrario su un terreno, condizionato al pagamento del prezzo entro tre mesi dal giudicato. L'acquirente del fondo rifiuta l'offerta formale del denaro tramite ufficiale giudiziario. L'agricoltore versa quindi l'importo presso una banca mediante deposito liberatorio e notifica il verbale, nel quale indica la somma a disposizione. L'acquirente contesta la validità del deposito lamentando la mancata dicitura esplicita di invito al ritiro. La Corte di Cassazione respinge l'opposizione dell'acquirente confermando l'efficacia del riscatto. I giudici precisano che le norme sull'offerta reale impongono la buona fede e vietano formalismi pretestuosi volti a ostacolare l'adempimento del debitore.
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