Un agricoltore esercita il retratto agrario per acquistare un fondo. La sentenza condiziona il trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo entro tre mesi. Di fronte al rifiuto dei proprietari di ricevere un assegno circolare spedito per posta, l'acquirente esegue un'offerta formale solo dopo la scadenza del termine. La Corte di Cassazione stabilisce che l'invio dell'assegno costituisce un'offerta non formale, inidonea a evitare la decadenza dal diritto di riscatto. Per liberarsi dall'obbligazione e ottenere la proprietà del terreno, il debitore deve necessariamente compiere un'offerta reale formale ai sensi dell'articolo 1208 del codice civile entro il termine stabilito, a nulla rilevando l'eventuale malafede dei creditori nel rifiutare il pagamento informale. Di conseguenza, l'acquirente perde il diritto sul fondo e i proprietari originari vincono la causa.
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