Una società conduttrice ha chiesto il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dopo la fine della locazione di un immobile. I proprietari si erano rifiutati di ricevere le chiavi e pretendevano il pagamento dei canoni per la mancata restituzione formale. La Corte d'Appello ha accertato che la società aveva effettuato un'offerta non formale di restituzione delle chiavi, escludendo la sua mora. I proprietari hanno fatto ricorso in Cassazione lamentando un contrasto con un'altra sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'offerta non formale di restituzione esclude la mora del conduttore e fa salvo il suo diritto all'indennità. Non esiste contrasto di giudicati poiché la validità dell'offerta formale è questione autonoma e non cancella l'accertamento definitivo sull'avvenuta offerta seria delle chiavi. I proprietari perdono la causa e devono pagare le spese legali.
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