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Art. 1209 Codice Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 1209 Codice Civile

Clausola penale: va tassata separatamente?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31145/2023, ha stabilito che la clausola penale inserita in un contratto, come quello di locazione, non è soggetta a un'autonoma e separata imposta di registro. Secondo i giudici, tale clausola ha natura accessoria e non costituisce una 'disposizione' autonoma, ma deriva necessariamente dal contratto principale. Di conseguenza, si applica il principio di tassazione dell'atto nel suo complesso, considerando la disposizione economicamente più onerosa, senza imporre un ulteriore balzello per la penale.
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Clausola penale e imposta di registro: la Cassazione
Con la sentenza n. 31027/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che la clausola penale inserita in un contratto, come quello di locazione, non è soggetta a un'autonoma e separata imposta di registro. La Corte ha chiarito che tale clausola è intrinsecamente e necessariamente connessa al contratto principale, non avendo una causa autonoma. Pertanto, si applica il principio di tassazione unica basato sulla disposizione fiscalmente più onerosa, escludendo un'imposizione aggiuntiva per la clausola stessa.
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Clausola penale: imposta di registro unica, non separata
L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto il pagamento di un'imposta di registro separata per una clausola penale inserita in un contratto di locazione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che la clausola penale non è una disposizione autonoma, ma è intrinsecamente connessa al contratto principale. Pertanto, l'atto deve essere tassato unitariamente, applicando l'imposta prevista per la disposizione più onerosa, come stabilito dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 131/86.
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Clausola penale: tassazione unica, no imposta extra
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3031/2024, ha stabilito che la clausola penale inserita in un contratto di locazione non è soggetta a un'autonoma imposta di registro. Essendo una disposizione accessoria e intrinsecamente connessa al contratto principale, rientra nella tassazione unica dell'atto più oneroso, secondo l'art. 21, comma 2, del T.U.R. Viene così respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che ne sosteneva la tassazione separata.
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