La Corte di Cassazione, con la sentenza 15127/2024, dichiara un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Il caso riguardava una condanna per truffa e ricettazione. La Corte ha chiarito che una semplice lettera di disponibilità alla restituzione non integra la condotta riparatoria (art. 162-ter c.p.), essendo necessaria una restituzione effettiva o un'offerta reale. Inoltre, ha confermato che la mancata concessione dell'attenuante per la ricettazione era legittima, data la personalità negativa dell'imputata e il valore del bene.
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