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Art. 1206 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 1206 Codice Civile

Cessione di ramo d’azienda: risarcimento solo con messa in mora
Un lavoratore ha contestato la cessione di ramo d'azienda della propria società, ottenendo dal giudice la dichiarazione di illegittimità del trasferimento. Successivamente, ha richiesto all'azienda cedente il risarcimento del danno per le differenze retributive relative al periodo precedente alla sentenza. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo non necessaria la formale offerta della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale il risarcimento spetta solo se il dipendente ha provveduto a costituire in mora il datore di lavoro originario, offrendo formalmente le proprie energie lavorative. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: niente danni senza messa in mora
Un lavoratore, trasferito a un'altra società a seguito di una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto all'azienda cedente il risarcimento dei danni per il periodo precedente alla sentenza di annullamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per quel periodo, il rapporto di lavoro rimane sospeso. Di conseguenza, il dipendente non ha diritto automatico al risarcimento se non ha prima offerto formalmente le proprie prestazioni lavorative all'originario datore di lavoro, mettendolo in mora. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, annullando la decisione precedente che aveva concesso il risarcimento in modo automatico.
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Cessione del ramo d’azienda: stipendio dovuto anche senza lavoro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda contro il decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente per il pagamento dello stipendio. La cessione del ramo d'azienda a cui il lavoratore era addetto era stata dichiarata invalida. Il datore di lavoro originario sosteneva di poter trattenere le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità risarcitoria da parte dell'azienda acquirente. La Suprema Corte ha invece chiarito che, dichiarata inefficace la cessione del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro originario rimane in vita. Di conseguenza, l'obbligo di pagare le retribuzioni ha natura retributiva e non risarcitoria. Non si applica quindi la compensazione con quanto percepito dal lavoratore per altre vicende lavorative di fatto. Il lavoratore ha diritto all'intero stipendio.
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Retribuzione globale di fatto: sì agli aumenti post-licenziamento
Un lavoratore, licenziato illegittimamente e poi reintegrato, ha chiesto il pagamento degli incrementi retributivi e dei premi aziendali maturati durante il periodo di estromissione. I giudici di merito hanno respinto la domanda, calcolando il risarcimento solo sulla paga percepita al momento del licenziamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la retribuzione globale di fatto deve includere tutti gli aumenti e i compensi continuativi che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato. La sentenza è stata cassata con rinvio per verificare la natura collettiva e non occasionale dei premi richiesti.
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Contratto di apprendistato finto: l’azienda deve riassumere
Una lavoratrice ha contestato la cessazione del proprio rapporto di lavoro, inizialmente qualificato come contratto di apprendistato. Un precedente giudizio definitivo aveva già accertato che il contratto era in realtà un rapporto a tempo indeterminato fin dall'inizio. Di conseguenza, la scadenza del termine apposta dall'azienda è risultata illegittima. La Corte d'Appello ha ordinato il ripristino del rapporto e il risarcimento dei danni basato sulla messa in mora del datore di lavoro. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione d'appello. La lavoratrice ottiene così il diritto definitivo alla riammissione in servizio e al risarcimento delle retribuzioni perse.
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Aliunde perceptum: l’azienda paga tutto senza sconti
Un lavoratore ha chiesto il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo di mancato ripristino del rapporto di lavoro, dopo che il trasferimento del suo ramo d'azienda era stato dichiarato illegittimo. L'Azienda si è opposta, pretendendo di sottrarre dalle somme dovute l'indennità di disoccupazione percepita dal dipendente, invocando l'istituto dell'aliunde perceptum. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che le somme erogate dal sistema di sicurezza sociale non possono essere detratte a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno. Tali indennità assistenziali non derivano da un'altra attività lavorativa ma dallo Stato, e l'eventuale restituzione riguarda solo l'ente previdenziale. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto all'intero risarcimento.
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Qualificazione del rapporto di lavoro: risarcimento senza limiti
La Corte di Cassazione ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un programmista regista, originariamente inquadrato con contratti autonomi. I giudici hanno stabilito che la corretta qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato fin dall'inizio esclude l'applicazione del tetto risarcitorio previsto dal Collegato Lavoro. Al lavoratore spetta quindi il risarcimento integrale dei danni calcolato secondo le regole generali sulla mora del creditore, a partire dalla data di formale messa in mora. L'Azienda datrice di lavoro è stata condannata al ripristino del rapporto e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate, oltre alle spese di giudizio.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi salvi senza tagli
Una società ha ceduto un ramo d'azienda trasferendo il rapporto di un dipendente. Il giudice ha dichiarato questa cessione di ramo d'azienda illegittima, ordinando il ripristino del rapporto con il datore di lavoro originario. Quest'ultimo ha rifiutato di riassumere il dipendente e ha negato il pagamento dello stipendio di febbraio 2014, sostenendo che l'uomo avesse lavorato e percepito somme dall'impresa acquirente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società originaria. I giudici hanno stabilito che le somme dovute dal datore di lavoro originario hanno natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, non è possibile sottrarre quanto il dipendente ha percepito dall'altra impresa, poiché si tratta di rapporti giuridici del tutto distinti e autonomi.
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Cessione ramo d’azienda: stipendio dovuto anche senza reintegra
Un lavoratore ha contestato la cessione ramo d'azienda che aveva comportato il trasferimento del suo contratto a una nuova società. I giudici hanno dichiarato illegittimo il trasferimento, ma l'azienda originaria non ha riassunto il dipendente, nonostante la sua disponibilità. Il lavoratore ha quindi continuato a lavorare per la società acquirente, chiedendo però lo stipendio anche all'azienda originaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azienda originaria deve pagare le retribuzioni arretrate. Il pagamento ricevuto dalla società acquirente non cancella il debito dell'azienda originaria, poiché quest'ultima è in mora per aver rifiutato il dipendente. Il ricorso dell'azienda è stato respinto.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: no al doppio stipendio
Un lavoratore, a seguito della dichiarazione di illegittimità della cessione di ramo d'azienda, ha richiesto all'azienda cedente il pagamento delle retribuzioni già percepite dall'azienda cessionaria presso cui aveva lavorato. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo i pagamenti del cessionario come adempimento del terzo. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione invocando un nuovo orientamento giurisprudenziale favorevole. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudice di rinvio è rigidamente vincolato al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza rescindente, anche in presenza di successivi mutamenti della giurisprudenza. Vince l'azienda cedente.
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Trasferimento di ramo d’azienda nullo: stipendi comunque dovuti
Una lavoratrice ha ottenuto la dichiarazione di invalidità del trasferimento di ramo d'azienda tra la sua azienda originaria e una nuova società. Nel frattempo, era stata licenziata dalla nuova società e aveva scelto di percepire l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Successivamente, ha chiesto all'azienda originaria il pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda originaria si è opposta, sostenendo che l'indennità ricevuta e la risoluzione del rapporto con la nuova società estinguessero il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda originaria. I giudici hanno stabilito che, dichiarata la nullità del trasferimento, il rapporto di lavoro originario sopravvive di diritto. Le vicende risolutive con la nuova società, inclusa l'indennità sostitutiva, non incidono sull'obbligo dell'azienda originaria di pagare gli stipendi dovuti a causa del rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa.
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Retribuzione senza prestazione: l’azienda vince se manca la mora
La Cassazione affronta il caso di alcune lavoratrici, il cui rapporto di lavoro diretto con un'azienda committente era stato accertato da un giudice a seguito di un appalto illecito. Nonostante l'ordine di reintegro, l'azienda non le riammetteva in servizio. La Corte ha stabilito che il diritto alla retribuzione senza prestazione lavorativa non è automatico. Esso sorge solo dal momento in cui le lavoratrici mettono formalmente in mora il datore di lavoro, offrendo la propria prestazione. Poiché un gruppo di lavoratrici non ha provato questo atto formale successivo alla sentenza, la Corte ha annullato la loro vittoria, rinviando il caso per una nuova valutazione. L'azienda vince quindi su un punto procedurale decisivo.
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Cessione d’azienda illegittima: danno negato senza offerta di lavoro
Un lavoratore, trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto al suo datore di lavoro originario un indennizzo per il periodo tra la cessione e la sentenza. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: per ottenere il risarcimento danno cessione ramo d'azienda relativo a quel periodo, non basta la successiva dichiarazione di illegittimità. Il lavoratore deve aver formalmente messo a disposizione le proprie energie lavorative al datore di lavoro originario (costituzione in mora). In assenza di tale offerta, l'azienda non è considerata inadempiente e non è tenuta a risarcire il danno. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, chiarendo che il risarcimento non è una conseguenza automatica.
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Cessione illegittima: obbligo retributivo anche senza lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'azienda al pagamento delle retribuzioni a un gruppo di lavoratori. Il loro trasferimento a un'altra società era stato dichiarato illegittimo da un giudice. Nonostante la sentenza, l'azienda originaria non li aveva riammessi in servizio. La Corte ha stabilito che l'obbligo retributivo del datore di lavoro sussiste anche senza una prestazione lavorativa effettiva, se il lavoratore ha offerto i propri servizi e il datore li ha ingiustificatamente rifiutati. Il rifiuto di riammettere il lavoratore fa ricadere sull'azienda il peso economico degli stipendi, che mantengono la loro natura retributiva e non diventano un semplice risarcimento del danno.
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Cessione Illegittima: Azienda Paga Stipendio Senza Lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un'azienda a pagare gli stipendi a un gruppo di lavoratori. Il caso nasce da una cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima da un giudice. Nonostante la sentenza, l'azienda si era rifiutata di riammettere i dipendenti. La Corte ha stabilito che l'obbligo retributivo post cessione illegittima sorge comunque. Il datore di lavoro deve pagare le retribuzioni dal momento in cui i lavoratori mettono a disposizione le loro energie, anche se di fatto non lavorano a causa del rifiuto ingiustificato dell'azienda stessa. L'azienda ha quindi perso la causa e deve pagare gli stipendi arretrati.
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Cessione illegittima: obbligo retributivo anche senza lavoro
La Corte di Cassazione affronta il caso di alcuni lavoratori trasferiti a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima. I dipendenti avevano offerto le loro prestazioni lavorative all'azienda originaria, che però le aveva rifiutate. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: l'obbligo retributivo del datore di lavoro sussiste anche se il dipendente non ha effettivamente lavorato, qualora il mancato svolgimento dell'attività sia dovuto al rifiuto ingiustificato dell'azienda. L'azienda, trovandosi in 'mora del creditore', è tenuta a pagare gli stipendi come se la prestazione fosse stata regolarmente eseguita. La sentenza conferma che il diritto alla retribuzione non viene meno a causa del comportamento illegittimo del datore.
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Cessione Ramo d’Azienda: Risarcimento Negato Senza Offerta Lavoro
Un lavoratore, trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto alla sua azienda originaria il risarcimento del danno. Il danno consisteva nella differenza tra lo stipendio inferiore percepito e quello che avrebbe dovuto ricevere. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Il motivo è che il lavoratore non aveva mai formalmente offerto la propria prestazione lavorativa all'azienda originaria durante il periodo contestato. Senza questo atto, noto come 'messa in mora', non sorge il diritto al risarcimento danno cessione ramo d'azienda per il periodo precedente alla sentenza che accerta l'illegittimità. Vince quindi l'azienda.
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Cessione Ramo d’Azienda Illegittima: Niente Risarcimento Senza Mora
Una lavoratrice, il cui rapporto di lavoro era stato trasferito a un'altra società tramite una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto all'azienda originaria il pagamento delle differenze retributive per il periodo tra la cessione e la sentenza. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Ha chiarito che, per il periodo precedente alla sentenza, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione ma a un eventuale risarcimento del danno. Per ottenere tale risarcimento, però, è indispensabile aver messo a disposizione le proprie energie lavorative, costituendo formalmente in mora il datore di lavoro. Senza questo passaggio, non spetta alcun risarcimento danno cessione ramo d'azienda. La lavoratrice ha quindi perso la causa.
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Facta concludentia e orario di lavoro: la guida
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in mancanza di un contratto scritto per il part-time, il rapporto di lavoro si presume a tempo pieno. Tuttavia, il datore di lavoro può provare una sospensione concordata della prestazione tramite facta concludentia. Nel caso analizzato, i dipendenti di un locale notturno avevano sempre lavorato solo nei giorni di apertura. Tale prassi, protratta per anni, ha integrato clausole tacite nel contratto. La Corte ha chiarito che il datore non può ridurre unilateralmente le giornate minime garantite senza un nuovo consenso dei lavoratori, poiché tali condizioni sono ormai parte integrante dell'accordo individuale.
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Part-time senza contratto scritto: le nuove regole
Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere differenze retributive, sostenendo che il proprio rapporto di lavoro dovesse considerarsi a tempo pieno a causa della mancanza di un contratto scritto per il part-time. La Corte di Cassazione ha stabilito che, pur in assenza di forma scritta, il datore di lavoro può provare l'esistenza di una sospensione concordata della prestazione lavorativa tramite comportamenti concludenti. Tali accordi, una volta integrati nel contratto individuale, non possono essere modificati unilateralmente dall'azienda, garantendo al lavoratore il mantenimento delle condizioni pattuite tacitamente negli anni.
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