La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non ha alcun potere sulla revoca della patente di guida disposta dal Prefetto. Un cittadino, a cui era stata revocata la patente a seguito della misura di sorveglianza speciale, aveva chiesto al Tribunale un nulla osta per ottenerne una nuova. Il Tribunale aveva respinto la richiesta. La Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Il principio sancito è netto: la revoca patente per sorveglianza speciale è un atto di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa (il Prefetto) e il giudice non può interferire. Il ricorrente ha perso e deve pagare le spese.
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