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Art. 120 Codice della Strada — Anno 2024

Altri anni per Art. 120 Codice della Strada

Guida senza patente sorvegliato: non è più reato
Un soggetto in sorveglianza speciale, condannato per guida senza patente, vede la sua condanna annullata dalla Corte di Cassazione. La Corte ha applicato una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma incriminatrice (art. 73 D.Lgs. 159/2011) quando la revoca della patente non dipende dalla misura di prevenzione. Si tratta di un'ipotesi di abolitio criminis: il fatto non è più previsto dalla legge come reato ma solo come illecito amministrativo. La decisione chiarisce un punto fondamentale sulla guida senza patente sorvegliato.
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Avviso orale semplice e guida senza patente: non è reato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26207/2024, ha stabilito che la guida senza patente da parte di un soggetto destinatario di un mero avviso orale semplice non costituisce reato ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 159/2011. La Corte ha chiarito che tale avviso non è una vera e propria misura di prevenzione personale, requisito essenziale per la configurabilità del reato. Di conseguenza, la condanna è stata annullata per tale capo d'imputazione e la pena rideterminata per l'altro reato contestato.
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Guida senza patente: reato se sottoposto a prevenzione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la guida senza patente costituisce reato, e non illecito amministrativo, se commessa da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale. Questo vale anche se la persona non ha mai conseguito la patente e non solo nei casi in cui le sia stata revocata o negata come conseguenza della misura stessa. La pericolosità sociale del soggetto giustifica la sanzione penale.
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Guida senza patente con misura di prevenzione esaurita
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per il reato di guida senza patente da parte di un soggetto precedentemente sottoposto a misura di prevenzione. Il reato non sussiste se la misura è già esaurita al momento del fatto, poiché la norma punisce la pericolosità attuale e non uno status passato. La condotta, in questi casi, costituisce solo un illecito amministrativo.
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