Una cittadina ha impugnato la sospensione della sua patente di guida. La Corte d'Appello ha accolto il suo ricorso e ha deciso la compensazione spese legali, motivando con la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma (Art. 120 C.d.S.) su cui si basava il provvedimento. La cittadina ha poi presentato ricorso in Cassazione contestando la compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'incertezza obiettiva dell'esito della controversia, dovuta alla declaratoria di incostituzionalità, costituisce una grave ed eccezionale ragione per la compensazione spese legali.
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