Un condannato ha chiesto di applicare l'istituto della 'continuazione' tra un reato giudicato in Italia e uno giudicato con sentenza estera, al fine di unificare le pene. Sosteneva che negare questa possibilità violasse la Costituzione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, ma non entrando nel merito della questione sulla **continuazione con sentenza straniera**. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice riproposizione di una precedente istanza già rigettata, senza presentare nuovi fatti o argomenti legali. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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