La Corte di Cassazione ha stabilito che il diniego all'esecuzione di una pena italiana da parte di un'autorità giudiziaria straniera non comporta l'estinzione della stessa in Italia. Un condannato aveva richiesto di applicare la prescrizione secondo la legge albanese, che aveva rifiutato di dar corso alla sentenza. La Suprema Corte ha chiarito che, in assenza di un effettivo trasferimento del condannato, l'unica normativa applicabile per la prescrizione è quella italiana, che si basa sulla pena inflitta e non su quella residua. La decisione sull'esecuzione della pena estera resta quindi disciplinata dalle leggi nazionali.
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