Pensionati, titolari di un diritto alla perequazione della pensione integrativa aziendale sancito da un precedente giudicato, hanno accettato una somma una tantum (capitalizzazione) dal fondo pensione. Successivamente, hanno richiesto le differenze retributive per un periodo successivo alla capitalizzazione. La Cassazione ha stabilito che l'accettazione della capitalizzazione della pensione integrativa ha un effetto estintivo, impedendo ulteriori pretese per prestazioni periodiche future. La sentenza d'appello è stata cassata.
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