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Art. 1197 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1197 Codice Civile

Perequazione automatica delle pensioni: vince il giudicato
Un gruppo di pensionati ha chiesto il pagamento delle differenze economiche maturate sul trattamento integrativo. Una precedente sentenza definitiva aveva già accertato il loro diritto alla perequazione automatica delle pensioni. L'istituto datore di lavoro si è opposto alla richiesta. L'ente ha sostenuto che la scelta dei lavoratori di capitalizzare la rendita tramite una somma una tantum estingueva ogni pretesa pregressa come accordo sostitutivo o novativo. I giudici di merito hanno accolto la domanda dei pensionati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. La società non poteva introdurre per la prima volta questioni contrattuali nuove nell'ultimo grado di giudizio.
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Perequazione automatica delle pensioni: banca sconfitta
Diversi ex dipendenti di un istituto bancario e i loro eredi hanno chiesto il pagamento di differenze economiche relative al trattamento pensionistico. Una precedente decisione irrevocabile aveva già accertato il loro diritto alla conservazione del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni. L'istituto di credito sosteneva che l'adesione dei lavoratori alla capitalizzazione del trattamento integrativo avesse estinto il debito tramite accordo sostitutivo. I giudici hanno invece confermato il pieno diritto dei pensionati alle somme maturate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda, poiché ha introdotto per la prima volta nuove questioni contrattuali non discusse nei precedenti gradi di giudizio, condannando la banca alle spese di lite.
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Terreno non trasferito e datio in solutum: paga il datore
Una lavoratrice ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per 72.000 euro a titolo di stipendi arretrati. Il datore di lavoro si era impegnato a cederle un terreno a saldo del debito, ma il bene è risultato inedificabile e il passaggio di proprietà non è mai avvenuto. L'imprenditore ha contestato l'ingiunzione sostenendo che l'accordo fosse un preliminare di vendita e non una prestazione sostitutiva. I giudici hanno invece qualificato l'intesa come datio in solutum condizionata al rogito notarile. La mancata cessione del terreno ha reso inefficace l'accordo sostitutivo, facendo rinascere l'obbligo originario di pagare le retribuzioni in denaro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, confermando integralmente il debito pecuniario.
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Trattamento pensionistico integrativo e liquidazione: stop rivalutazioni
Un gruppo di ex dipendenti di un istituto di credito ha richiesto giudizialmente il pagamento di differenze economiche per il periodo 2005-2008. I lavoratori rivendicavano l'applicazione del meccanismo di perequazione aziendale sul loro trattamento pensionistico integrativo. L'istituto bancario ha contestato le pretese, eccependo che i pensionati avevano già ottenuto la capitalizzazione integrale della prestazione, estinguendo ogni diritto a successivi incrementi periodici. I giudici territoriali hanno accolto le domande dei pensionati senza valutare l'effetto della liquidazione in capitale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, rilevando un vizio di omessa pronuncia per la totale mancata valutazione delle difese societarie. La Suprema Corte ha cassato la decisione impugnata, rinviando gli atti alla Corte d'appello per un nuovo e completo esame.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: addio ai ratei
Gli Eredi del Lavoratore hanno chiesto alla Banca il pagamento delle differenze mensili derivanti dalla perequazione automatica della pensione integrativa del loro familiare defunto. Tuttavia, il lavoratore aveva precedentemente scelto la capitalizzazione della pensione integrativa, ricevendo un pagamento unico al posto della rendita mensile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, stabilendo che la scelta di ricevere la pensione in un'unica soluzione estingue il trattamento mensile principale e, di conseguenza, fa venir meno anche il diritto accessorio alla perequazione mensile. Eventuali contestazioni avrebbero dovuto riguardare il calcolo della somma unica liquidata, richiedendo una causa differente.
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Liquidazione della pensione integrativa: no a rivalutazioni future
Alcuni ex dipendenti di un istituto di credito, dopo aver accettato la liquidazione della pensione integrativa in un'unica soluzione (il cosiddetto "zainetto"), hanno richiesto il pagamento della perequazione aziendale per gli anni successivi. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'accettazione della somma non implicasse la rinuncia alla rivalutazione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Banca. I giudici hanno stabilito che la liquidazione della pensione integrativa estingue definitivamente il rapporto previdenziale principale. Di conseguenza, si estinguono anche tutti i diritti accessori ad esso collegati, inclusa la perequazione aziendale futura. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: addio alla perequazione
Alcuni ex dipendenti di un istituto di credito, dopo aver scelto la capitalizzazione della pensione integrativa ricevendo una somma unica a saldo e stralcio, hanno richiesto il pagamento della perequazione aziendale (l'adeguamento all'inflazione) per un periodo successivo. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda dei pensionati. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, stabilendo che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue l'intero rapporto previdenziale complementare. Di conseguenza, si estinguono anche tutti i diritti accessori, inclusa la perequazione aziendale. Non è possibile pretendere l'adeguamento di una pensione che ha cessato di esistere come prestazione periodica. La causa è stata rinviata per una nuova decisione.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: addio alla perequazione
Alcuni ex dipendenti di un istituto bancario, titolari di una pensione integrativa, hanno scelto di convertire l'assegno mensile in un unico pagamento in capitale (cosiddetta capitalizzazione della pensione integrativa). Successivamente, hanno richiesto alla banca il pagamento della rivalutazione monetaria aziendale (perequazione) per il periodo successivo alla liquidazione della somma unica. La Corte d'Appello aveva accolto la loro domanda. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della banca, stabilendo che l'accettazione del pagamento in un'unica soluzione estingue definitivamente sia la pensione mensile sia tutti i suoi accessori futuri, inclusa la perequazione aziendale. La causa è stata quindi rinviata per una nuova decisione.
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Pensione in capitale: addio alla perequazione aziendale
Un gruppo di ex dipendenti bancari, dopo aver accettato la capitalizzazione della propria pensione integrativa in un'unica soluzione (una tantum), ha richiesto il pagamento della perequazione aziendale per i periodi successivi al riscatto. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda dei pensionati, ritenendo che non vi fosse stata una rinuncia esplicita. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Banca. I giudici di legittimità hanno stabilito che il riscatto in capitale estingue l'intera prestazione pensionistica periodica e, di conseguenza, fa venir meno anche il diritto alla perequazione aziendale per il futuro, trattandosi di un elemento accessorio indissolubilmente legato alla prestazione principale ormai estinta. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: stop ad aumenti
Alcuni ex dipendenti bancari hanno chiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, invocando un vecchio giudicato che riconosceva loro il diritto alla perequazione automatica. Tuttavia, gli interessati avevano precedentemente optato per la liquidazione in un'unica soluzione della prestazione. La Corte d'Appello aveva accolto la loro domanda, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che la capitalizzazione della pensione integrativa estingue definitivamente il diritto a ricevere i successivi pagamenti periodici. Di conseguenza, dopo aver incassato la somma una tantum, i pensionati non possono più pretendere i successivi adeguamenti mensili per l'inflazione, poiché il rapporto previdenziale originario si è ormai estinto. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda e del fondo pensione.
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Agevolazioni tariffarie: perché i pensionati perdono lo sconto
Un gruppo di pensionati, ex dipendenti di un'azienda energetica, ha fatto causa per mantenere le agevolazioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica, previste da vecchi contratti collettivi. L'azienda aveva cancellato il beneficio con una disdetta unilaterale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei pensionati, stabilendo che gli sconti sulle bollette non costituiscono un diritto quesito né fanno parte della retribuzione fissa. Trattandosi di accordi collettivi a tempo indeterminato, l'azienda può legittimamente recedere per evitare vincoli perpetui. I pensionati perdono la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Pensione integrativa: la liquidazione esclude la rivalutazione
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha richiesto il pagamento di differenze sulla pensione integrativa per il periodo 2013-2017, basandosi su un precedente giudicato che riconosceva loro la perequazione automatica. Tuttavia, i lavoratori avevano precedentemente scelto di convertire la propria pensione mensile in un capitale unico tramite la capitalizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei pensionati rimasti in causa, confermando che la scelta di ricevere la pensione integrativa sotto forma di liquidazione in un'unica soluzione estingue definitivamente il rapporto previdenziale periodico. Di conseguenza, viene meno anche il diritto a richiedere successivi adeguamenti o perequazioni mensili, poiché non esiste più una rendita periodica da rivalutare. Alcuni ricorrenti hanno invece conciliato la lite prima della decisione.
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Perequazione Pensione: No all’adeguamento dopo il capitale una tantum
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave sulla perequazione pensione complementare. Alcuni pensionati, dopo aver scelto di ricevere la loro pensione integrativa in un'unica somma capitale (capitalizzazione), avevano chiesto il successivo adeguamento di tale prestazione all'inflazione. La Corte ha respinto la loro richiesta. Ha chiarito che la scelta di ricevere il capitale 'una tantum' estingue completamente l'obbligo pensionistico periodico. Di conseguenza, viene meno anche il diritto accessorio alla perequazione. La liquidazione in un'unica soluzione sostituisce e chiude definitivamente il rapporto, impedendo qualsiasi pretesa futura legata alla vecchia rendita.
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Pensione complementare in capitale: perdi la perequazione futura
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di previdenza. Alcuni pensionati, dopo aver scelto di ricevere la loro pensione integrativa in un'unica somma capitale (capitalizzazione), avevano richiesto il pagamento degli adeguamenti al costo della vita (perequazione) per gli anni successivi. La Corte ha respinto la loro richiesta. Ha chiarito che la scelta della liquidazione 'una tantum' estingue completamente il rapporto pensionistico. Di conseguenza, viene meno anche ogni diritto futuro, inclusa la perequazione pensione complementare. Vince quindi il Fondo Pensione, poiché l'obbligazione si è conclusa con il pagamento del capitale.
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Capitalizzazione Pensione: No alla rivalutazione dopo il pagamento
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla richiesta di alcuni pensionati di ottenere la rivalutazione della pensione per periodi successivi alla sua liquidazione in un'unica soluzione. La sentenza stabilisce un principio chiaro: la scelta della capitalizzazione pensione complementare, con il pagamento di una somma 'una tantum', estingue l'obbligazione pensionistica periodica. Di conseguenza, viene meno anche il diritto accessorio alla perequazione (rivalutazione). Accettare il capitale unico significa rinunciare a ogni pretesa futura legata alla rendita originaria. Il Fondo Pensione ha quindi vinto la causa.
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Agevolazioni tariffarie: legittima la revoca aziendale
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica decisa da una nota società del settore. I giudici hanno stabilito che tali benefici, derivanti da accordi collettivi a tempo indeterminato, non costituiscono un diritto quesito né hanno natura strettamente retributiva. Di conseguenza, il recesso unilaterale della società è valido, poiché volto a evitare la perpetuità di vincoli obbligatori in un mercato ormai liberalizzato.
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Perequazione pensionistica: stop dopo capitalizzazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un istituto bancario contro la richiesta di differenze sulla perequazione pensionistica avanzata da ex dipendenti. La controversia riguardava il diritto alla rivalutazione mensile dopo che i pensionati avevano optato per la capitalizzazione del trattamento (cosiddetto zainetto). La Corte ha stabilito che la liquidazione una tantum estingue l'obbligazione periodica, rendendo inammissibili pretese successive sulla rivalutazione. Inoltre, è stato chiarito che un precedente giudicato sulla pensione diretta non estende i suoi effetti alla pensione di reversibilità se quest'ultima non è stata oggetto di specifica domanda giudiziale.
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Capitalizzazione pensione: stop a nuove pretese
La Corte di Cassazione ha stabilito che la capitalizzazione pensione estingue definitivamente il rapporto obbligatorio di durata. Alcuni eredi di ex dipendenti bancari richiedevano differenze per perequazione automatica basandosi su un precedente giudicato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'istituto bancario, chiarendo che l'opzione per la liquidazione una tantum del trattamento integrativo (cosiddetto zainetto) determina la novazione del rapporto. Di conseguenza, non è più possibile vantare pretese su ratei periodici o scatti di perequazione maturati dopo la scelta della capitalizzazione, poiché l'obbligazione originaria è cessata.
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Perequazione pensionistica: stop con lo zainetto
La Corte di Cassazione ha stabilito che la perequazione pensionistica non è dovuta per i periodi successivi alla liquidazione del trattamento in un'unica soluzione capitale (cosiddetto zainetto). Poiché la capitalizzazione estingue l'obbligazione periodica, viene meno anche il diritto ai futuri adeguamenti monetari automatici.
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Pensione complementare una tantum: stop perequazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21689/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di previdenza complementare. La scelta di ricevere la prestazione pensionistica in forma di capitale, ovvero come "pensione complementare una tantum", estingue l'obbligazione periodica e, di conseguenza, fa venir meno anche il diritto alla perequazione (l'adeguamento automatico) per il periodo successivo. La Corte ha accolto il ricorso di un fondo pensione contro la decisione di merito che aveva riconosciuto a ex dipendenti il diritto a tali adeguamenti anche dopo aver incassato il capitale. La decisione chiarisce che il pagamento in capitale sostituisce e conclude il rapporto pensionistico, estinguendo ogni pretesa futura ad esso collegata.
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