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Art. 1195 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1195 Codice Civile

Nullità parziale del contratto: quando il compenso salta
Una professionista ha stipulato un accordo con una società per fornire consulenza ai clienti di quest'ultima. Poiché la legge vietava lo svolgimento di attività protette in forma societaria, i giudici hanno dichiarato la nullità parziale del contratto. Questa invalidità ha travolto anche la clausola sul compenso, pattuito in modo unitario per tutte le attività. Di conseguenza, la Corte d'Appello ha rideterminato il compenso spettante alla collaboratrice applicando le tariffe professionali per le attività lecite e l'indennizzo per arricchimento senza causa per quelle protette. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione e condannandola alle spese.
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Prescrizione contributi: da quando decorre il termine?
Una professionista ha impugnato una cartella esattoriale per contributi non versati, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la prescrizione dei contributi previdenziali decorre non dall'anno di produzione del reddito, ma dalla data in cui tale reddito viene comunicato all'ente previdenziale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi.
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Quietanza liberatoria: la firma chiude i conti?
Un ex collaboratore-agente ha citato in giudizio l'azienda committente per il pagamento di compensi residui. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda basandosi su una quietanza liberatoria firmata dal collaboratore. In tale documento, egli dichiarava di aver ricevuto una somma 'a chiusura dei conti'. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando i 25 motivi di ricorso. Ha stabilito che l'interpretazione del contenuto e della portata di una quietanza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere ridiscusso in sede di legittimità, se non per vizi logici o violazione di canoni ermeneutici, non riscontrati nel caso di specie. La firma della quietanza liberatoria è stata quindi ritenuta preclusiva di ogni ulteriore pretesa.
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