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Art. 1195 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1195 Codice Civile

Imputazione del pagamento: la banca deve provare i debiti
Un garante subisce un pignoramento immobiliare da parte di una banca per un debito derivante da un mutuo. Il garante contesta l'esecuzione chiedendo di ridurre il credito azionato, poiché la banca ha incassato somme sia dalla procedura concorsuale della società debitrice, sia da accordi con altri garanti. La Corte d'Appello riconosce solo parzialmente tali versamenti, escludendo le somme dei cogaranti perché imputate ad altri debiti meno garantiti. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del garante. I giudici di legittimità stabiliscono che l'imputazione del pagamento non può basarsi su presunzioni o su una presunta mancata contestazione: la banca ha l'onere di provare l'esistenza di altri debiti garantiti e la corretta attribuzione dei versamenti eseguiti dai coobbligati.
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Revoca dei contributi pubblici: le cambiali non salvano i fondi
Il Ministero ha disposto la revoca dei contributi pubblici concessi a un'impresa per non aver completato i pagamenti del progetto entro la scadenza stabilita. L'impresa si è difesa sostenendo di aver pagato i fornitori prima del termine tramite cambiali, ottenendo regolari quietanze liberatorie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa, stabilendo che la consegna di cambiali con scadenza successiva al termine non costituisce un effettivo adempimento. Nei pagamenti con titoli di credito, infatti, l'estinzione del debito si verifica solo al momento dell'effettivo incasso della somma (cessione pro solvendo), a meno che non vi sia un accordo espresso per l'efficacia immediata (pro soluto). Di conseguenza, la revoca dei contributi pubblici è legittima poiché i pagamenti non si sono perfezionati entro la scadenza.
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Nullità parziale del contratto: quando il compenso salta
Una professionista ha stipulato un accordo con una società per fornire consulenza ai clienti di quest'ultima. Poiché la legge vietava lo svolgimento di attività protette in forma societaria, i giudici hanno dichiarato la nullità parziale del contratto. Questa invalidità ha travolto anche la clausola sul compenso, pattuito in modo unitario per tutte le attività. Di conseguenza, la Corte d'Appello ha rideterminato il compenso spettante alla collaboratrice applicando le tariffe professionali per le attività lecite e l'indennizzo per arricchimento senza causa per quelle protette. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione e condannandola alle spese.
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