La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Compratore di un immobile, confermando l'obbligo di pagare alla Società Immobiliare la somma dovuta a titolo di conguaglio per il frazionamento del mutuo. Il Compratore sosteneva di aver già saldato il debito versando la somma a un intermediario, invocando la tutela del pagamento al creditore apparente. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che per liberarsi dal debito non basta la buona fede soggettiva del debitore, ma occorre dimostrare che il creditore effettivo abbia colposamente creato una situazione di apparenza tale da indurre in errore una persona diligente. Inoltre, la Corte ha chiarito che il debito da conguaglio era liquido e determinabile, escludendo l'applicazione della prescrizione breve quinquennale per le rate del mutuo.
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