La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una Società Debitrice contro la dichiarazione del proprio fallimento. Il Creditore aveva richiesto il fallimento basandosi su un debito residuo di 30.000 euro derivante da una cessione di quote. Tuttavia, il contratto prevedeva la decadenza dal beneficio del termine, con l'obbligo di pagare tutto subito, solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Poiché l'ultima rata da 15.000 euro non era ancora scaduta al momento della sentenza di fallimento, il debito effettivamente scaduto era solo di 15.000 euro. La Suprema Corte ha stabilito che l'accordo privato prevale sulla regola generale dell'articolo 1186 del Codice Civile. Di conseguenza, non essendo stata superata la soglia di fallibilità di 30.000 euro allora vigente, il fallimento non poteva essere dichiarato.
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