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Art. 1186 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1186 Codice Civile

Risoluzione del contratto di mutuo: rate omesse e precetto
Un mutuatario ha promosso opposizione all'esecuzione contestando l'atto di precetto notificato dalla società cessionaria del credito bancario. Il debitore sosteneva l'illegittimità del precetto poiché la prima comunicazione di scioglimento del rapporto era giunta prima del termine legale di centottanta giorni dalla scadenza della rata. Inoltre, il mutuatario contestava l'imputazione di alcuni accrediti a debiti diversi e meno garantiti. La Corte di Cassazione ha confermato la validità del precetto, stabilendo che l'intimazione di pagamento per l'intero residuo equivale a dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Poiché l'inadempimento totale si è protratto per anni, ben oltre i centottanta giorni previsti dalla disciplina bancaria, la risoluzione del contratto di mutuo è pienamente legittima ed efficace.
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Ripetizione dell’indebito bancario: senza prove niente rimborso
I garanti di una società s.r.l. hanno impugnato le pretese economiche di un istituto di credito, richiedendo la ripetizione dell'indebito bancario per tassi e costi ritenuti illegittimi sul conto corrente. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta di restituzione a causa della mancata prova di versamenti effettivi e per l'incompletezza degli estratti conto. I garanti hanno ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto gli opponenti non hanno contestato una delle ragioni autonome della decisione, ossia la mancanza di prova dei pagamenti indebiti eseguiti. In assenza di contestazione su ogni punto decisivo, la sentenza resta confermata.
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Cessione del contratto di leasing: azienda venduta e canoni dovuti
Una società acquista un ramo d'azienda subentrando nei relativi rapporti commerciali. La società finanziaria concedente chiede il pagamento delle rate rimaste insolute tramite decreto ingiuntivo. L'acquirente si oppone sostenendo di non aver mai ricevuto i beni informatici e lamentando l'assenza di un consenso scritto alla cessione. La Suprema Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'acquirente. La cessione del contratto di leasing costituisce un effetto automatico del trasferimento aziendale ai sensi dell'articolo 2558 del Codice Civile. La concedente può manifestare la propria adesione anche mediante comportamenti concludenti, non essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità. L'acquirente deve pagare integralmente le somme ingiunte.
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Contratto di mutuo senza firma: l’assegno incastra il debitore
Il caso riguarda la richiesta di restituzione di 165.000 euro avanzata dagli eredi di un creditore nei confronti di un debitore, basata su un contratto di mutuo non scritto. Il debitore contestava l'esistenza del prestito e l'assenza di un termine di restituzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore, confermando che l'assegno di garanzia da lui emesso a favore di un intermediario costituisce un valido principio di prova scritta. Questo documento ha permesso di superare i limiti di legge e di ammettere la prova testimoniale per dimostrare il contratto di mutuo. Inoltre, i giudici hanno stabilito che l'insolvenza del debitore rende superfluo fissare un termine per il pagamento, rendendo il debito immediatamente esigibile. Il debitore è stato quindi condannato a restituire l'intera somma oltre agli interessi legali.
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Decadenza dal beneficio del termine: l’accordo privato evita il fallimento
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una Società Debitrice contro la dichiarazione del proprio fallimento. Il Creditore aveva richiesto il fallimento basandosi su un debito residuo di 30.000 euro derivante da una cessione di quote. Tuttavia, il contratto prevedeva la decadenza dal beneficio del termine, con l'obbligo di pagare tutto subito, solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Poiché l'ultima rata da 15.000 euro non era ancora scaduta al momento della sentenza di fallimento, il debito effettivamente scaduto era solo di 15.000 euro. La Suprema Corte ha stabilito che l'accordo privato prevale sulla regola generale dell'articolo 1186 del Codice Civile. Di conseguenza, non essendo stata superata la soglia di fallibilità di 30.000 euro allora vigente, il fallimento non poteva essere dichiarato.
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