Un medico chiedeva il rimborso IRPEF sostenendo il diritto alla tassazione separata compensi arretrati per somme versate in ritardo dall'Azienda Sanitaria Locale tra il 2013 e il 2016. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo la corretta applicazione dell'aliquota ordinaria per via della natura fisiologica del ritardo amministrativo. I giudici tributari di primo e secondo grado davano ragione al medico, escludendo accordi tra le parti per ritardare i pagamenti. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto accogliendo il ricorso del Fisco. La Suprema Corte ha chiarito che il regime agevolato non scatta automaticamente per ogni ritardo, ma solo se questo eccede i tempi tecnici ordinari di liquidazione. Il giudice di merito deve valutare concretamente se l'attesa superi il ritardo fisiologico dell'amministrazione.
Continua »